Cassazione Penale, Ordinanza n. 11519/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso concerneva una condanna per reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente censurava la sentenza di merito per avere confermato la recidiva e per avere negato le circostanze attenuanti generiche. Quanto alla recidiva, deduceva in sostanza che i precedenti erano risalenti e che non sarebbe emersa una concreta attualità della pericolosità. Quanto alle attenuanti generiche, lamentava il mancato riconoscimento del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di merito avesse motivato in modo non manifestamente illogico sia la conferma della recidiva, valorizzando i precedenti specifici per spaccio e il nuovo episodio di detenzione di diverse tipologie di stupefacenti destinate a una clientela variegata, sia il diniego delle attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi allegati o emergenti dagli atti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"a norma dell'art. 616 cod. proc. pen."
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
richiamato implicitamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche, negabili quando non siano indicati elementi specifici favorevoli
richiamato implicitamente in relazione alla recidiva, confermabile sulla base di precedenti specifici e della non occasionalità del nuovo reato
Massime di principio
- La valutazione sulla recidiva è apprezzamento di fatto del giudice di merito e, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, non è censurabile in cassazione.
- La presenza di precedenti specifici, anche se risalenti, può giustificare il giudizio di non occasionalità del nuovo reato e la conferma della recidiva quando il fatto attuale riveli persistente pericolosità sociale.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con il solo richiamo all'assenza di elementi positivi, quando la richiesta difensiva sia generica e non indichi circostanze specifiche da valorizzare.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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