Cassazione Civile, Sentenza n. 2800/2023 del 31/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la "neutralizzazione" di alcuni periodi di contribuzione relativi agli anni 2003 e 2006-2007 e il ricalcolo della pensione di anzianità (pensione puramente contributiva con decorrenza 1/10/2007). Sosteneva violazione dell'art. 59, commi 6 e 8, legge 449/97 perché i contributi da neutralizzare non sarebbero stati necessari per il conseguimento del diritto alla pensione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la pensione sia di natura puramente contributiva e che il principio di "neutralizzazione" non sia applicabile ai periodi contributivi che abbiano concorso ad integrare il requisito minimo necessario per l'accesso al trattamento pensionistico. In altre parole, non è possibile escludere contributi che siano stati necessari per raggiungere i 39 anni contributivi che hanno determinato il diritto alla pensione. La Corte ha altresì escluso l'applicabilità della pronuncia della Corte costituzionale n. 428/92 al caso di specie. Condanna alle spese (spese irripetibili) e rilevazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (richiamata per art. 59 legge 449/97)
art. 59, commi 6 e 8 della legge 449/1997
La ricorrente invocava tali commi per ottenere la "neutralizzazione" di periodi contributivi. La Corte ha invece interpretato che tali disposizioni non consentono la neutralizzazione dei periodi che sono stati necessari per raggiungere il requisito minimo contributivo per l'accesso alla pensione contributiva.
Sentenza Corte Costituzionale
La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto la sentenza 428/92 non applicabile al caso perché quella pronuncia riguarda situazioni in cui la pensione di anzianità viene meno al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia; tale fattispecie è distinta dal caso di pensione puramente contributiva qui esaminata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 10323 del 26/4/2017; Cass. n. 4868 del 28/2/2014; Cass. n. 6966 del 25/3/2014
La Corte richiama precedenti secondo cui la neutralizzazione si applica quando la contribuzione acquisita dopo il perfezionamento del requisito minimo non può diminuire la misura della prestazione già virtualmente maturata, ma non si applica ai periodi che sono invece necessari per integrare il requisito di accesso al trattamento pensionistico.
Applicazione per la liquidazione delle spese processuali (spese irripetibili).
art. 13, co. 1 quater (e comma 1 bis richiamato)
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi delle norme sul contributo unificato.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Richiamato solo in ordine al deposito delle conclusioni scritte del P.M.; non incide sul merito della decisione.
Massime di principio
- La "neutralizzazione" dei periodi contributivi è applicabile solo quando i contributi sono stati maturati dopo che il lavoratore aveva già perfezionato il requisito minimo per la pensione, e serve ad evitare che contribuzioni successive diminuiscano la misura della prestazione già virtualmente acquisita.
- Non è consentito neutralizzare o escludere quei periodi contributivi che hanno concorso a integrare il requisito minimo necessario per l'accesso al trattamento pensionistico: se i contributi erano necessari per raggiungere l'anzianità contributiva richiesta, essi non possono essere cancellati ai fini del calcolo della pensione.
- Per valutare la possibilità di neutralizzazione è fondamentale determinare la natura della pensione (pensione puramente contributiva vs pensione di vecchiaia/anzianità collegata all'età) e il momento in cui sono stati perfezionati i requisiti di accesso.
- Il fatto che successivamente si siano perfezionati requisiti d'età alternativi non modifica la natura del diritto già maturato né legittima la neutralizzazione di contributi che erano stati necessari per l'accesso.
- In generale, chi propone domanda di neutralizzazione deve dimostrare che i periodi che chiede di escludere non erano necessari per ottenere il diritto alla prestazione; in caso contrario la domanda sarà molto probabilmente respinta.
- A livello processuale, la parte soccombente può essere condannata alle spese e resta possibile l'applicazione di oneri aggiuntivi come il raddoppio del contributo unificato se configurato dalle norme.
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