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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2803/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, la quale aveva condannato l'INPS a riliquidare la quota A della pensione della ricorrente dal 1/7/2010 neutralizzando periodi contributivi ritenuti non necessari per la maturazione del diritto a pensione. L'INPS deduceva violazione dell'art. 3 della legge n. 297/1982 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, sostenendo che la neutralizzazione non può operare per periodi oltre il quinquennio finale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui la "neutralizzazione" dei periodi di retribuzione ridotta ai fini del calcolo della pensione per evitare il depauperamento della prestazione può operare solo all'interno dell'ultimo quinquennio di lavoro. La sentenza impugnata, avendo ammesso la neutralizzazione anche per periodi anteriori all'ultimo quinquennio, è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge n. 297/1982 (art. 3, comma 8)

    La norma autorizza l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari al perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ma tale neutralizzazione è finalizzata a evitare il depauperamento della prestazione causato da attività meno retribuite nell'ultimo quinquennio; ne consegue che l'operazione è ammissibile solo per il periodo del quinquennio finale.

  • Decreto legislativo n. 503/1992 (art. 13)

    Richiamata dalla parte resistente nel motivo di ricorso, la norma è stata considerata nel contesto della disciplina sulla determinazione dei trattamenti pensionistici; la Corte ha confermato che le disposizioni che regolano la neutralizzazione devono essere interpretate nel senso di limitare l'operazione al quinquennio finale.

  • Decreto-Legge n. 137/2020 (art. 23, comma 8-bis)

    Norma procedurale richiamata per segnalare l'avvenuto deposito di conclusioni scritte del Pubblico Ministero; non incide sul merito sostanziale, ma sul rito e sull'acquisizione delle conclusioni in Cassazione.

Massime di principio

  • La "neutralizzazione" dei periodi di retribuzione ridotta ai fini del calcolo pensionistico è finalizzata esclusivamente a proteggere la prestazione da perdite dovute a bassa retribuzione nell'ultimo quinquennio lavorativo.
  • Non è ammissibile applicare la neutralizzazione a periodi contributivi anteriori all'ultimo quinquennio anche se tali periodi abbiano determinato un montante contributivo minore.
  • Nei ricalcoli pensionistici occorre verificare temporalmente se i periodi oggetto di esclusione ricadono nel quinquennio finale antecedente alla decorrenza della pensione; solo in tal caso la neutralizzazione può essere operata.
  • Le amministrazioni (INPS) dovrebbero limitare le riliquidazioni che neutralizzano contributi bassi al periodo quinquennale finale; al giudice di merito è demandato accertare la sussistenza di tale condizione per l'applicazione della neutralizzazione.
  • In caso di decisione territoriale che abbia applicato la neutralizzazione oltre il quinquennio, l'errore può essere censurato per violazione dell'art. 3 L. 297/1982 e la sentenza cassata con rinvio per nuovo esame.
  • Nelle controversie simili conviene esibire la documentazione cronologica delle retribuzioni e dei periodi contributivi per stabilire con certezza quali rapporti ricadono nell'ultimo quinquennio utile.

Testo integrale

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