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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2801/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riliquidazione della pensione di anzianità (VO, decorrenza 1/7/2011) con domanda di "neutralizzazione" di periodi contributivi (ultime 260 settimane relative al periodo 2004-2008 e un periodo residuo di sei mesi) per presunta riduzione della retribuzione e depauperamento del trattamento pensionistico. Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato il rigetto della domanda amministrativa/giudiziale. Il ricorso alla Corte di Cassazione si articola in tre motivi: 1) violazione art.112 c.p.c. (sostiene che la corte territoriale non ha considerato che il ricorrente aveva già maturato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia); 2) violazione arti. 22 legge 153/69 e 3 comma 8 legge 297/82 (sostiene che la richiesta di neutralizzazione era stata presentata dopo il compimento dell'età per la pensione di vecchiaia); 3) violazione art.100 c.p.c. (si censura la mancata valutazione dell'interesse del pensionato a espungere il periodo finale con contributi inferiori, facendo riferimento a calcoli relativi alle 260 settimane).

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: la neutralizzazione non è applicabile ai periodi contributivi che hanno concorso ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico (il giudice territoriale ha correttamente considerato che l'anzianità contributiva minima era conseguita al 31/12/2010, e che la pensione di anzianità era l'unica in godimento). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a richiamare conteggi non riprodotti in modo che la Corte non potesse valutarne la portata, e la sentenza aveva invece fatto riferimento solo agli ultimi sei mesi della vita lavorativa. Non sono state imposte spese in favore dell'INPS. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere un errore della corte territoriale nella valutazione del requisito anagrafico; la Corte ha ritenuto irrilevante tale argomento ai fini della neutralizzazione dei periodi contributivi necessari al conseguimento della pensione.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché fondato su conteggi non riprodotti e quindi non valutabili.

  • art. 22 legge 153/1969

    Richiamata dal ricorrente come fonte della disciplina della neutralizzazione; la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la neutralizzazione non spetta per i periodi contributivi necessari a conseguire il diritto alla pensione.

  • art. 3, comma 8 legge 297/1982

    Richiamato dal ricorrente in tema di neutralizzazione; la Corte ha ritenuto comunque inapplicabile la neutralizzazione ai periodi che hanno concorso al conseguimento del diritto pensionistico.

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n.137 (conv. L. 176/2020)

    Citato in relazione al deposito delle conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero; non incide sulla sostanza del diritto sostanziale contestato.

  • Cass. n. 10323/2017, Cass. n. 4868/2014, Cass. n. 6966/2014 (giurisprudenza citata)

    Giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte per riaffermare il principio che la neutralizzazione dei periodi contributivi non si applica ai contributi necessari per l'acquisizione del diritto alla pensione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002

    Norma richiamata per la contabilizzazione del contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La 'neutralizzazione' dei periodi contributivi non può essere utilizzata per escludere dal calcolo i periodi che hanno effettivamente concorso al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione: se i contributi oggetto di neutralizzazione sono necessari per ottenere il diritto, la richiesta deve essere respinta.
  • Il richiedente che invoca la neutralizzazione deve provare non solo la riduzione della retribuzione nei periodi indicati, ma anche l'effetto di tale riduzione sul trattamento pensionistico (cioè il depauperamento); senza prove e conteggi confrontabili la domanda o il motivo di impugnazione può essere dichiarato inammissibile.
  • In sede di impugnazione è fondamentale riprodurre e documentare compiutamente i conteggi e i dati tecnici che si censurano: i riferimenti meramente descrittivi o l'indicazione di calcoli non allegati non consentono alla Corte di valutare la fondatezza della doglianza.
  • Se l'unico titolo pensionistico in godimento è una pensione di anzianità (VO), l'azione diretta a modificare il montante contributivo ai fini della riliquidazione è soggetta a rigorosa verifica della rilevanza dei periodi richiesti alla neutralizzazione rispetto ai requisiti acquisiti.
  • Sul piano procedurale, le questioni relative a termini e modalità di presentazione della domanda amministrativa o giudiziale (es.: tempestività rispetto al compimento dell'età) devono essere prospettate con chiarezza e integrate da elementi probatori; la mera allegazione di norme senza puntuale articolazione fattuale rischia di non trasformarsi in motivo decisivo.

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