Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3128/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'accredito delle giornate lavorative prestate nel 2013 come operaia agricola a tempo determinato e il relativo pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola. L'INPS aveva cancellato la lavoratrice dagli elenchi a seguito di controlli ispettivi che riscontrarono irregolarità. Tribunale di Foggia e poi Corte d'appello di Bari respinsero la domanda ritenendo le annotazioni aziendali di scarso valore probatorio, confermando le anomalie emerse dal verbale ispettivo e dichiarando generiche le richieste istruttorie (testimonianze) presentate dalla lavoratrice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondati i principi secondo cui l'iscrizione negli elenchi agricoli ha valore meramente ricognitivo e agevolativo; se l'INPS contesta l'esistenza del rapporto, grava sul lavoratore l'onere di provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze relative all'ammissione della prova testimoniale per effetto della cosiddetta 'doppia conforme' e per la mancata specificità delle istanze istruttorie; la Corte territoriale non ha attribuito valore privilegiato al provvedimento di cancellazione ma ha valutato complessivamente le risultanze e le incongruenze riscontrate.

Norme richiamate

  • art. 2697 cod. civ.

    La Corte ribadisce che l'onere della prova, quando l'INPS contesta l'esistenza del rapporto, grava sul lavoratore che deve provare esistenza, durata e onerosità del rapporto; la censura che si limita a contestare l'apprezzamento delle prove è inammissibile se riguarda un giudizio di fatto.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Il ricorso per cassazione è stato esaminato nei motivi richiamati dall'art. 360; la Corte ha dichiarato inammissibili alcuni motivi per difetto dei presupposti richiesti (es. tentativo di sindacare valutazioni di fatto e vizio di motivazione non rispondente ai requisiti di ammissibilità).

  • art. 348-ter cod. proc. civ.

    Applicazione della regola della 'doppia conforme': nelle ipotesi previste l'impugnazione in Cassazione è limitata ai motivi di cui all'art. 360 nn. 1-4; per il vizio di motivazione di fatto di cui al n.5 era necessario dimostrare che le ragioni di fatto tra le due decisioni di merito fossero diverse, cosa non fatta.

  • art. 244 cod. proc. civ.

    Richiami alla regola sulla specificazione delle istanze istruttorie: la Corte ha ritenuto che le domande di prova testimoniale fossero generiche e non sufficientemente circostanziate rispetto agli elementi essenziali richiesti.

  • art. 420 cod. proc. civ.

    Richiama i poteri istruttori del giudice; la Corte ha ritenuto che, pur esistendo tali poteri, non potessero supplire a una carenza sostanziale e radicale di allegazione da parte della ricorrente.

  • art. 421 cod. proc. civ.

    In connessione con l'art. 420, la Corte afferma che i poteri officiosi non possono trasformare istanze istruttorie generiche in prove sufficienti senza una base allegatoria minima e specifica.

  • art. 434 cod. proc. civ.

    Richiesta di specificità nei motivi di gravame: la Corte ha rilevato che l'appellante non ha fornito la necessaria specificazione nei motivi d'appello ed ha riprodotto censure generiche, mancando i requisiti di cui all'art. 434.

  • art. 253 cod. proc. civ.

    Sui chiarimenti richiesti ai testi: la Corte osserva che i chiarimenti ex art. 253 non possono avere valore esplorativo e non suppliscono all'assenza di allegazioni già circostanziate.

Massime di principio

  • L'iscrizione del lavoratore negli elenchi agricoli ha valore meramente ricognitivo e agevolativo: non è prova assoluta se l'INPS contesta il rapporto.
  • Quando l'INPS contesta la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto.
  • Le annotazioni unilaterali del datore di lavoro (denunce/registrazioni) hanno limitato valore probatorio se contrastate da accertamenti ispettivi che rilevino incongruenze o irregolarità.
  • Le richieste di prova testimoniale devono essere specifiche e circostanziate: prove formulate in termini generici possono essere dichiarate inammissibili e non sempre è possibile sanare tali carenze con un termine integrativo quando la carenza è sostanziale.
  • In presenza della 'doppia conforme' (art. 348-ter), il ricorso per cassazione è soggetto a limiti di ammissibilità e non è possibile sindacare liberamente valutazioni di fatto senza indicare la diversità delle ragioni fra le decisioni di merito.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice non possono supplire a richieste istruttorie assolutamente generiche: è necessaria una 'pista probatoria' ex actis e una semi-plena probatio per giustificare interventi officiosi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.