Cassazione Civile, Sentenza n. 3128/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'accredito delle giornate lavorative prestate nel 2013 come operaia agricola a tempo determinato e il relativo pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola. L'INPS aveva cancellato la lavoratrice dagli elenchi a seguito di controlli ispettivi che riscontrarono irregolarità. Tribunale di Foggia e poi Corte d'appello di Bari respinsero la domanda ritenendo le annotazioni aziendali di scarso valore probatorio, confermando le anomalie emerse dal verbale ispettivo e dichiarando generiche le richieste istruttorie (testimonianze) presentate dalla lavoratrice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondati i principi secondo cui l'iscrizione negli elenchi agricoli ha valore meramente ricognitivo e agevolativo; se l'INPS contesta l'esistenza del rapporto, grava sul lavoratore l'onere di provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze relative all'ammissione della prova testimoniale per effetto della cosiddetta 'doppia conforme' e per la mancata specificità delle istanze istruttorie; la Corte territoriale non ha attribuito valore privilegiato al provvedimento di cancellazione ma ha valutato complessivamente le risultanze e le incongruenze riscontrate.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che l'onere della prova, quando l'INPS contesta l'esistenza del rapporto, grava sul lavoratore che deve provare esistenza, durata e onerosità del rapporto; la censura che si limita a contestare l'apprezzamento delle prove è inammissibile se riguarda un giudizio di fatto.
Il ricorso per cassazione è stato esaminato nei motivi richiamati dall'art. 360; la Corte ha dichiarato inammissibili alcuni motivi per difetto dei presupposti richiesti (es. tentativo di sindacare valutazioni di fatto e vizio di motivazione non rispondente ai requisiti di ammissibilità).
Applicazione della regola della 'doppia conforme': nelle ipotesi previste l'impugnazione in Cassazione è limitata ai motivi di cui all'art. 360 nn. 1-4; per il vizio di motivazione di fatto di cui al n.5 era necessario dimostrare che le ragioni di fatto tra le due decisioni di merito fossero diverse, cosa non fatta.
Richiami alla regola sulla specificazione delle istanze istruttorie: la Corte ha ritenuto che le domande di prova testimoniale fossero generiche e non sufficientemente circostanziate rispetto agli elementi essenziali richiesti.
Richiama i poteri istruttori del giudice; la Corte ha ritenuto che, pur esistendo tali poteri, non potessero supplire a una carenza sostanziale e radicale di allegazione da parte della ricorrente.
In connessione con l'art. 420, la Corte afferma che i poteri officiosi non possono trasformare istanze istruttorie generiche in prove sufficienti senza una base allegatoria minima e specifica.
Richiesta di specificità nei motivi di gravame: la Corte ha rilevato che l'appellante non ha fornito la necessaria specificazione nei motivi d'appello ed ha riprodotto censure generiche, mancando i requisiti di cui all'art. 434.
Sui chiarimenti richiesti ai testi: la Corte osserva che i chiarimenti ex art. 253 non possono avere valore esplorativo e non suppliscono all'assenza di allegazioni già circostanziate.
Massime di principio
- L'iscrizione del lavoratore negli elenchi agricoli ha valore meramente ricognitivo e agevolativo: non è prova assoluta se l'INPS contesta il rapporto.
- Quando l'INPS contesta la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto.
- Le annotazioni unilaterali del datore di lavoro (denunce/registrazioni) hanno limitato valore probatorio se contrastate da accertamenti ispettivi che rilevino incongruenze o irregolarità.
- Le richieste di prova testimoniale devono essere specifiche e circostanziate: prove formulate in termini generici possono essere dichiarate inammissibili e non sempre è possibile sanare tali carenze con un termine integrativo quando la carenza è sostanziale.
- In presenza della 'doppia conforme' (art. 348-ter), il ricorso per cassazione è soggetto a limiti di ammissibilità e non è possibile sindacare liberamente valutazioni di fatto senza indicare la diversità delle ragioni fra le decisioni di merito.
- I poteri istruttori officiosi del giudice non possono supplire a richieste istruttorie assolutamente generiche: è necessaria una 'pista probatoria' ex actis e una semi-plena probatio per giustificare interventi officiosi.
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