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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2802/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di riliquidazione della pensione di anzianità con decorrenza 2002 mediante "neutralizzazione" di periodi a minore retribuzione (in particolare periodo 1995-2002). In primo grado era stata chiesta la neutralizzazione di un periodo di sette anni con domanda subordinata di neutralizzazione del solo quinquennio; la Corte d'appello ha rigettato la riliquidazione ritenendo neutralizzabile solo l'ultimo quinquennio e non il periodo più ampio; i ricorrenti hanno dedotto tre motivi: 1) errata interpretazione del principio di naturalizzazione esteso a ogni forma di contribuzione; 2) errata valutazione dell'ampliamento del periodo retributivo avvenuto nel 1992 (d.lgs. 503/92); 3) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di neutralizzazione dell'ultimo quinquennio; è stata anche sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 8 legge 297/82.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: sul punto è stato richiamato il d.lgs. 503/1992 che ha modificato il regime e la giurisprudenza di legittimità che afferma che il principio non può essere esteso oltre l'ambito temporale (ultimo quinquennio) previsto dagli interventi legislativi e costituzionali successivi. La questione di legittimità costituzionale di norma anteriore è stata ritenuta manifestamente infondata perché il nuovo sistema era applicabile. Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato che la domanda subordinata relativa alla neutralizzazione del quinquennio, pur essendo stata proposta in primo grado e assorbita, non risultava espressamente riproposta in appello, ma la Corte d'appello avrebbe comunque dovuto pronunciarsi su di essa in quanto domanda implicita di somma minore. Perciò la sentenza impugnata è cassata limitatamente a questo motivo e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 503/1992

    Modifica il precedente regime (legge 297/82) prevedendo, per chi al 31.12.1992 aveva anzianità contributiva superiore a 15 anni, la determinazione della retribuzione pensionabile con riferimento alle ultime 520 settimane; ciò incide sul periodo di riferimento e limita l'applicabilità del principio di neutralizzazione oltre l'ultimo quinquennio.

  • legge 297/1982, art. 3 comma 8

    Norma anteriore richiamata nella questione di legittimità costituzionale: è contestata perché non consentirebbe la neutralizzazione per tutti gli anni dopo i primi venti; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante nel caso perché applicabile un sistema normativo successivo (d.lgs. 503/92).

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 8-bis (c.p. conversione L. 18 dicembre 2020 n. 176)

    Richiamato in punto di deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; norma procedurale che ha rilevanza per gli atti del pubblico ministero in sede di legittimità.

  • Cass. Sez. L, sent. n. 22315/2016

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che la diversità del regime normativo introdotto nel 1992 non giustifica l'estensione del principio di neutralizzazione oltre l'ultimo quinquennio.

  • Cass. Sez. L, sent. n. 28025/2018

    Ulteriore limite giurisprudenziale al riconoscimento di neutralizzazioni estese nel nuovo sistema normativo, confermando la liceità della scelta legislativa nel fissare il periodo di riferimento.

  • Cass. Sez. 3, ordinanza n. 27479/2022

    Principio richiamato secondo cui nella domanda di condanna a pagamento di una somma è implicita la domanda per una somma minore; applicato per dire che la Corte d'appello doveva pronunciarsi anche sulla domanda subordinata di neutralizzazione per il quinquennio.

  • Corte Costituzionale, pronunce n. 173/2018 e n. 82/2017

    Giurisprudenza costituzionale citata a supporto del principio che il legislatore può rimodulare il periodo di riferimento contributivo e che la questione di legittimità sollevata rispetto alla norma anteriore non era pertinente nel caso del nuovo regime.

Massime di principio

  • Se il sistema normativo applicabile è quello introdotto dal d.lgs. 503/1992, la "neutralizzazione" dei periodi a minore retribuzione è di norma riferibile all'ultimo quinquennio previsto dalla normativa e non può essere automaticamente estesa a periodi più lunghi richiamando il principio di naturalizzazione.
  • Quando in primo grado è proposta una domanda principale e una subordinata (es. neutralizzazione per 7 anni e, in subordine, per 5), la corte di merito deve comunque pronunciarsi anche sulla domanda subordinata; la mancata espressa riproposizione in appello non esclude l'obbligo del giudice di decidere sulla domanda implicita di entità minore.
  • La mera impugnazione della sentenza senza riproporre espressamente tutte le alternative può comportare il rimando della causa per rinnovato esame se il giudice di appello ha omesso di decidere sulla richiesta subordinata che poteva dar luogo a diversa statuizione.
  • Le questioni di legittimità costituzionale di norme anteriori al nuovo regime contributivo possono essere ritenute manifestamente infondate quando il nuovo sistema è direttamente applicabile e la giurisprudenza costituzionale riconosce ampi margini di discrezionalità al legislatore nella determinazione del periodo di riferimento.
  • Prassi consigliata: formulare sempre chiaramente e separatamente, anche in grado d'appello, eventuali domande subordinate relative a periodi di neutralizzazione più limitati affinché il giudice abbia l'esplicita base per decidere su tutte le alternative richieste.

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