Cassazione Civile, Sentenza n. 3127/2023 del 02/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'accredito delle giornate lavorative prestate nel 2010 come operaio agricolo a tempo determinato presso Antonio Consiglio. L'INPS, a seguito di verifica ispettiva, aveva disconosciuto il rapporto e cancellato il lavoratore dagli elenchi, rilevando anomalie sul numero dei lavoratori e sulle giornate denunciate. In primo grado la domanda fu respinta e la Corte d'appello di Bari confermò il rigetto ritenendo le allegazioni del lavoratore generiche e le annotazioni del datore di lavoro di scarso valore probatorio; fu anche esclusa l'ammissione della prova testimoniale per genericità. In cassazione il ricorrente deduceva: carenza di motivazione del provvedimento INPS (art. 97 Cost. e legge n.241/1990); omesso esame di fatto decisivo circa la motivazione del provvedimento; errata applicazione dell'art. 2697 c.c. (sull'onere della prova) e mancata ammissione dei testimoni nonché violazione degli artt. 244, 420 e 421 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha dichiarato inammissibile il motivo che invocava l'omesso esame di fatto decisivo (art. 360, comma 1, n.5) per mancato rispetto dell'onere di indicare ragioni di fatto differenti tra primo grado e appello (art. 348-ter). Ha ritenuto infondata la censura sulla carenza di motivazione dell'atto amministrativo, affermando che eventuali vizi procedimentali non comportano di per sé il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale quando manchino i fatti costitutivi del diritto. Ha confermato il principio secondo cui, se l'INPS contesta l'iscrizione, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro; la Corte ha condiviso la valutazione di merito che giudicò generiche le allegazioni e non ammissibili i mezzi istruttori richiesti (in particolare la prova testimoniale). Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato; non si è pronunciata sulle spese per mancata difesa dell'INPS in cassazione e ha richiamato l'obbligo per il ricorrente del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
Costituzione, art. 97
Richiamato in relazione al dovere di motivazione degli atti amministrativi; la Corte osserva però che il vizio procedimentale non determina il sorgere del diritto previdenziale se mancano i fatti costitutivi della prestazione.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Norme sul procedimento amministrativo richiamate dal ricorrente per contestare la motivazione dell'atto INPS; la Corte afferma che, anche in presenza di violazioni procedimentali, occorre comunque l'esistenza dei fatti costitutivi per ottenere la prestazione previdenziale.
Codice civile, art. 2697
Regola sulla ripartizione dell'onere della prova: la Corte conferma che, quando l'INPS contesta l'esistenza del rapporto a seguito di controllo, grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto.
Codice di procedura civile, art. 360 (primo comma, nn. 3 e 5)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte evidenzia i limiti di utilizzazione del motivo per omesso esame di fatto decisivo (n.5) nelle ipotesi di doppia conforme, richiedendo l'indicazione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
Codice di procedura civile, art. 348-ter (quinto comma)
Regola la cosiddetta 'doppia conforme' e limita i motivi di cassazione ammessi; la Corte ha applicato tale limite dichiarando inammissibili alcune censure che non avevano rispettato i relativi oneri.
Codice di procedura civile, art. 244
Disciplina della prova testimoniale: la Corte conferma che la richiesta di ascoltare testimoni deve indicare i fatti essenziali e non può essere generica; la genericità legittima il rigetto dell'istanza.
Codice di procedura civile, artt. 420 e 421
Poteri istruttori officiosi del giudice: la Corte richiama i limiti di tali poteri, sottolineando che non possono supplire all'assenza di allegazioni specifiche e non possono essere esercitati come mera esplorazione quando manca una pista probatoria concreta.
Codice di procedura civile, art. 253
Potere del giudice di chiedere chiarimenti ai testi; la Corte osserva però che i chiarimenti non possono supplire ad allegazioni totalmente generiche e privi di una base fattuale adeguata.
Codice di procedura civile, art. 434
Riferimento alla necessità di specificità dei motivi in grado di impugnazione; la Corte evidenzia la carenza di specificità negli atti di parte come base per il rigetto delle prove richieste.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis
Richiamato in relazione alla trattazione della causa in camera di consiglio senza discussione orale, ove nessuna parte ha richiesto l'udienza pubblica; norma eccezionale relativa a modalità di trattazione fino al termine di efficacia indicato.
Massime di principio
- Se l'INPS, a seguito di accertamento ispettivo, contesta l'iscrizione del lavoratore negli elenchi, grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro.
- Vizi procedimentali o carenza di motivazione dell'atto amministrativo non producono automaticamente il diritto alla prestazione previdenziale: è necessario che sussistano i fatti costitutivi del diritto.
- In presenza di 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e sentenza d'appello coincidenti), il ricorso per cassazione è soggetto a limiti stringenti; per utilizzare il motivo per omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n.5) occorre indicare e dimostrare la diversità delle ragioni di fatto tra le due decisioni.
- Le richieste di prova testimoniale devono indicare i fatti essenziali da dimostrare; richieste generiche possono essere rigettate e non sempre sono sanabili con richieste integrative o con l'esercizio dei poteri officiosi del giudice.
- La valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito e le critiche in cassazione che sostanzialmente chiedono un nuovo apprezzamento dei fatti sono spesso inammissibili o infondate.
- Le annotazioni o registrazioni unilaterali del datore di lavoro, non corroborate da versamenti contributivi o da altri riscontri, hanno limitato valore probatorio e possono essere contraddette da un verbale ispettivo dettagliato.
- In caso di elementi probatori carenti, la parte deve dare indicazioni puntuali e specifiche per poter ottenere l'ammissione di mezzi istruttori; la genericità dell'allegazione impedisce di fondare il diritto reclamato.
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