Cassazione Penale, Sentenza n. 30610/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, operata dalla Corte di appello, della pronuncia di condanna (rito abbreviato) emessa dal GUP del Tribunale di Bari: entrambi erano stati ritenuti responsabili, in concorso, di estorsione aggravata e tentata rapina in danno di Gjolekaj Arjan; il solo Giovanni Bruno risultava altresì responsabile di tentata estorsione e violenza privata tentata in danno di Panante (lavoratori dell'azienda agricola gestita dai Bruno). Si contestava che i dipendenti fossero stati costretti con violenza e minaccia di una pistola a rinunciare alle spettanze e a firmare buste paga false, e che fosse stato sottratto il permesso di soggiorno. I ricorrenti deducevano vari motivi di cassazione: violazione degli artt. 27, comma 2 Cost. e 192 c.p.p. per mancata acquisizione di una dichiarazione sopravvenuta (del consulente fiscale Calia); vizio di motivazione per valutazione della prova e per la mancata autonoma valutazione da parte della Corte di appello; contestazione dell'aggravante dell'uso dell'arma (arma non rinvenuta); deduzione di inesistenza del concorso di persone (il padre non avrebbe incoraggiato né partecipato attivamente); contestazione della recidiva infraquinquennale e richiesta delle attenuanti generiche per il comportamento processuale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché generici e meramente reiterativi delle censure già esaminate in appello, ritenendo che la Corte di appello avesse dato risposta adeguata alle doglianze e che le nuove dichiarazioni indicate non fossero necessarie né travolgenti rispetto alle contestazioni. La Suprema Corte ha ritenuto non pregiudicata la valutazione della prova per il mancato rinvenimento dell'arma (la testimonianza ritenuta credibile è idonea a fondare l'aggravante), ha confermato che la presenza silente può integrare concorso di persone se rafforza la volontà illecita del correo, e ha ritenuto fondate le valutazioni sulla recidiva. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 27, comma 2 Costituzione
I ricorrenti invocavano la norma in relazione alla responsabilità penale; dalla decisione emerge che la Corte non ha ritenuto violato il principio invocato, ritenendo regolare il rispetto delle garanzie processuali e l'insussistenza di fatto di un vizio che comprimesse la responsabilità personale.
La censura riguardava l'acquisizione di una dichiarazione sopravvenuta; la Corte ha ritenuto che la testimonianza indicata non fosse necessaria perché concernente circostanze non contestate e dunque non idonea a travolgere la decisione, escludendo così la violazione dell'art. 192 c.p.p.
Il motivo di doglianza relativo al concorso di persone e all'aggravante collegata all'uso dell'arma è stato valutato alla luce dei principi di prova: la Corte ha ritenuto che l'aggravante possa essere fondata su dichiarazioni ritenute credibili anche in assenza del rinvenimento materiale dell'arma e che la mera presenza silente, se idonea a rafforzare la volontà illecita del coautore, può integrare il concorso di persone.
Massime di principio
- Perché un ricorso sia ammesso in Cassazione occorre formulare censure specifiche e non limitarsi a reiterare quelle già dedotte in appello: motivi generici o ripetuti rischiano l'inammissibilità.
- La prova fondata su dichiarazioni di vittime/testimoni può reggere anche in assenza del riscontro materiale (es. arma non ritrovata), purché la testimonianza sia valutata credibile e coerente dal giudice.
- La presenza 'silente' di un soggetto durante la commissione del reato può integrare il concorso di persone quando quella presenza rafforza la volontà del principale autore; non è necessario un intervento attivo se la condotta del presente è idonea a sostenere il comportamento illecito.
- Le dichiarazioni sopravvenute vanno richieste e documentate come decisive e pertinenti rispetto ai punti effettivamente contestati: se attengono a fatti non contestati in giudizio, la loro acquisizione può essere ritenuta non necessaria.
- La recidiva può essere valutata anche con un unico precedente se è di natura analoga e se i termini temporali previsti dalla normativa sulla recidiva sono rispettati; le censure sulla recidiva richiedono argomentazioni puntuali per essere accolte.
- La semplice scelta di un rito favorevole (es. abbreviato) e un comportamento processuale collaborativo non garantiscono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: occorre valutare complessivamente la condotta e le circostanze concrete.
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