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Sentenza

Sentenza n. 6365/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania. sezione staccata di Salerno, sezione seconda, 22 dicembre 2023, n. 03030, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva annullato, nella parte d’interesse del proprietario, gli atti di approvazione del nuovo Piano per gli insediamenti produttivi di via Sant’Antonio Abate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza che aveva accolto il ricorso contro il nuovo P.I.P. e i relativi atti presupposti. In via preliminare ha sostenuto che il ricorso di primo grado fosse inammissibile per difetto di legittimazione e interesse, poiché le aree già di proprietà privata erano state in parte espropriate nel 2008 e il decreto di esproprio non era stato impugnato; ha inoltre contestato la rilevanza della domanda di retrocessione pendente. Nel merito ha dedotto che la decadenza del precedente P.I.P. non avesse trasformato automaticamente l’area in “zona bianca” e che il Comune potesse adottare un nuovo piano per completare l’attuazione del precedente, senza rinnovare il vincolo preordinato all’esproprio, non essendo previsti nuovi espropri sulle aree già acquisite. L’appellato ha eccepito l’irricevibilità dell’appello per tardività, sostenendo l’applicabilità del rito abbreviato e del termine dimidiato, nonché l’inammissibilità del secondo motivo per novità ai sensi dell’art. 104 c.p.a.; nel merito ha chiesto la conferma della sentenza. Il TAR aveva ritenuto fondato il motivo relativo alla mancanza del vincolo preordinato all’esproprio, assorbendo le ulteriori censure concernenti l’indeterminatezza delle opere e delle coperture finanziarie, l’incompetenza della Giunta, il difetto di istruttoria e motivazione e la violazione della proprietà e della proporzionalità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello tempestivo. Il rito abbreviato e il termine dimidiato non si applicano automaticamente a ogni controversia relativa a uno strumento urbanistico contenente una dichiarazione di pubblica utilità, ma soltanto quando siano effettivamente in discussione effetti ablatori e occorra attivare un autonomo procedimento espropriativo. Nel caso concreto, la porzione ancora privata ricadeva in una zona destinata alla mera regolarizzazione dell’esistente, senza assegnazione a terzi né destinazione espropriativa; le restanti aree erano già state acquisite al patrimonio comunale. Si applicava quindi il termine ordinario di sei mesi e l’appello notificato il 13 giugno 2024 era ricevibile. L’eccezione di novità del secondo motivo è stata respinta, poiché il Comune aveva contestato la qualificazione giuridica dei fatti già dedotti, senza introdurre domande o fatti nuovi. Nel merito, il secondo motivo è stato accolto. La decadenza del precedente P.I.P. non determina automaticamente l’inedificabilità delle aree né impedisce il completamento delle opere di urbanizzazione e dell’edificazione conforme alla disciplina urbanistica di zona; il Comune può adottare un nuovo piano per completare l’attuazione del precedente, nel rispetto della normativa di settore. Inoltre, quando l’espropriazione delle aree necessarie sia già integralmente avvenuta, gli atti pianificatori successivi che confermano la destinazione pubblicistica non devono rinnovare il vincolo preordinato all’esproprio, perché non residuano ulteriori ablazioni. Poiché il nuovo P.I.P. non produceva effetti espropriativi sulla posizione dell’appellato, la sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso di primo grado è stato respinto. Il primo motivo sull’asserito difetto di legittimazione o interesse è stato assorbito. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la complessità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 17 l. 17 agosto 1942, n. 1150

    La decadenza dei piani particolareggiati per decorso del termine di efficacia non determina automaticamente l’inedificabilità delle aree né il blocco di ogni attività nella zona.

    La decadenza del piano conserva un’ultrattività residuale: sono consentiti il completamento delle opere di urbanizzazione in corso e l’edificazione conforme alle prescrizioni urbanistiche di zona nelle aree già lottizzate e urbanizzate; il Comune può completare il precedente P.I.P. anche mediante un nuovo piano.

  • art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a.

    provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità

    La disposizione sul rito abbreviato è di stretta interpretazione e si applica soltanto quando nel giudizio siano effettivamente in rilievo effetti ablatori e occorra attivare un autonomo procedimento espropriativo.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Prevede il dimezzamento dei termini processuali nelle controversie soggette al rito abbreviato, ma non è applicabile quando il giudizio non riguarda effettivi effetti espropriativi.

  • art. 92, comma 3, c.p.a.

    In assenza del rito abbreviato, il termine ordinario per appellare una sentenza non notificata è di sei mesi; tale termine è stato ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 104 c.p.a.

    Non costituisce domanda o questione nuova in appello la contestazione della qualificazione giuridica dei medesimi fatti già acquisiti al giudizio di primo grado.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    I motivi di primo grado assorbiti devono essere espressamente riproposti in appello; in mancanza, si intendono rinunciati e restano estranei al giudizio di appello.

  • art. 12 d.P.R. 327/2001

    È stato richiamato dall’appellante in relazione alla dichiarazione di pubblica utilità, ma la decisione ha escluso la necessità di una nuova procedura espropriativa perché non residuavano effetti ablatori.

  • art. 27 l. n. 865/1971

    È stato richiamato dall’appellante in relazione alla disciplina dei piani per insediamenti produttivi; la decisione ha ritenuto possibile l’adozione di un nuovo piano per completare il precedente senza rinnovare il vincolo espropriativo in assenza di nuove ablazioni.

Massime di principio

  • La decadenza di un piano particolareggiato o di un piano per insediamenti produttivi per decorso del termine di efficacia non determina automaticamente l’inedificabilità delle aree né il blocco di ogni attività urbanistica: resta possibile completare le opere di urbanizzazione in corso e consentire l’edificazione conforme alle prescrizioni urbanistiche di zona nelle aree già lottizzate e urbanizzate.
  • Il Comune può adottare un nuovo strumento urbanistico attuativo per completare quanto previsto da un piano attuativo decaduto, purché rispetti le regole di settore e la disciplina urbanistica vigente.
  • Quando le aree necessarie all’attuazione di un piano per insediamenti produttivi siano già state integralmente espropriate, gli atti pianificatori successivi che confermano la destinazione pubblicistica non devono rinnovare il vincolo preordinato all’esproprio, perché non è configurabile una nuova ablazione.
  • L’applicazione del rito abbreviato previsto per le controversie espropriative richiede un’effettiva incidenza del provvedimento sugli effetti ablatori e la necessità di un autonomo procedimento espropriativo; non è sufficiente che lo strumento urbanistico contenga una dichiarazione di pubblica utilità.
  • Nel verificare se una controversia urbanistica sia soggetta al rito abbreviato, occorre considerare gli effetti del piano sulle singole aree e sulle specifiche posizioni proprietarie, non l’atto in modo unitario e astratto.
  • La contestazione in appello della qualificazione giuridica dei fatti già dedotti in primo grado non costituisce domanda o motivo nuovo vietato dall’art. 104 c.p.a.; i motivi assorbiti in primo grado, invece, devono essere espressamente riproposti dall’appellato ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniVincoli urbanisticiDichiarazione di pubblica utilitàTermini e notificazione del ricorso
RamiUrbanistica e governo del territorioEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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