Cassazione Civile, Ordinanza n. 21035/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva notificato a un contribuente, in qualità di titolare di una ditta individuale, un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2007. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo di non avere svolto, nel periodo contestato, alcuna attività di raccolta scommesse. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR del Lazio aveva respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi. Successivamente, però, l'Agenzia depositava memoria dando atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso e chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela della pretesa fiscale e ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'annullamento dell'avviso elimina ogni contrasto tra le parti ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, considerando che l'annullamento in autotutela era sopravvenuto a seguito di una sentenza della Corte costituzionale intervenuta nel corso della causa.
Norme richiamate
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato comporta la cessazione della materia del contendere, perché viene meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
Norma richiamata per il deposito della memoria in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione finanziaria annulla in autotutela l'atto impositivo impugnato, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'oggetto della controversia.
- L'annullamento sopravvenuto dell'atto fiscale elimina il contrasto sostanziale tra le parti e rende superflua la decisione sul merito dei motivi di ricorso.
- Se l'annullamento in autotutela interviene per effetto di uno ius superveniens o di una pronuncia costituzionale sopravvenuta, le spese possono essere integralmente compensate.
Come è indicizzato
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