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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24628/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo una modifica del merito della condanna, che resta ferma rispetto alla decisione impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania del 25/09/2025. L'unico motivo deduceva l'illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 c.p., quindi contestava la dosimetria della pena e il giudizio sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza attiene al trattamento punitivo e che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente, non illogica e aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È richiamato in relazione alla valutazione della gravità del fatto e alla dosimetria della pena; la censura su tale profilo è stata ritenuta inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio e comunque infondata alla luce di una motivazione non illogica e adeguata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • La doglianza che investe esclusivamente la quantificazione della pena e il giudizio ex art. 133 c.p. non è idonea a fondare un sindacato di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia sufficiente, non manifestamente illogica e abbia dato conto delle deduzioni difensive.
  • In sede di legittimità, la censura sulla dosimetria della pena è inammissibile se si traduce in una mera richiesta di rivalutazione del merito senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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