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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34399/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione della sentenza d'appello (violazione artt. 192 e 546 c.p.p.), per presunta mancata valutazione critica delle censure difensive e per eccessiva valorizzazione della verifica fiscale e delle dichiarazioni del teste Longobardi; 2) doglianza sulla compatibilità e sulla revoca della confisca per equivalente in presenza di prescrizione di alcuni capi, con richiamo alla recente pronuncia delle Sezioni Unite; 3) deduzione dell'intervenuta prescrizione del reato contestato al capo c) (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) maturata alla data del 30/09/2023.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico: la Corte d'appello aveva fornito motivazione adeguata indicando che la condanna non si fondava solo sulle presunzioni tributarie ma anche su dichiarazioni e indizi concreti (modus di emissione delle fatture, assenza di attività delle societa' fornrici, ecc.). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello aveva correttamente circoscritto la confisca ai profitti riconducibili ai soli reati non estinti e quindi non era necessaria revoca per i capi prescritti. Sul terzo motivo la Cassazione non ha esaminato il merito perche' l'inammissibilita' del ricorso impedisce il sindacato in questa sede; inoltre la Corte ha richiamato il principio che ai fini della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    norma richiamata nell'ambito delle censure sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, fosse adeguata e avesse risposto alle doglianze principali

  • art. 546 c.p.p.

    norma sul procedimento d'appello penale invocata per contestare la motivazione; la Cassazione ha ritenuto la censura generica e non specifica

  • art. 240 c.p.

    norma relativa alla confisca; la Corte ha ritenuto corretta la limitazione della misura ablativa ai proventi dei reati non prescritti

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    richiamato nel contesto delle misure ablatorie fiscali; interpretato come compatibile con la limitazione della confisca ai reati non estinti

  • art. 578-bis c.p.p.

    norma procedurale richiamata rispetto alla confisca per equivalente e alla possibilita' di revoca in caso di prescrizione; la Corte ha ritenuto che la confisca fosse correttamente ancorata ai reati confermati

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    definizione del reato di frode fiscale oggetto del capo c); la dedotta prescrizione e' stata sollevata ma non esaminata nel merito per inammissibilita' del ricorso

  • art. 94, comma 2, D.lgs. n. 150/2022

    richiesto per la trattazione cartolare del ricorso; la Corte ha proceduto senza udienza orale

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato per il principio che l'inammissibilita' del ricorso impedisce la pronuncia su cause di non punibilita' sollevate successivamente

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 46261/2019)

    principio richiamato secondo cui, ai fini della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza e non il deposito della motivazione

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 32/2000)

    richiamata in relazione all'effetto dell'inammissibilita' del gravame sul sindacato di questioni sopravvenute come la prescrizione

  • Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 18826/2012 e Sez. 3, n. 44418/2013)

    richiamate per il principio secondo cui sono inammissibili i motivi generici che ripropongono rilievi di merito gia esaminati e respinti dai giudici di merito

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e dimostrare una violazione di legge o una manifesta illogicita' della motivazione; semplici rilievi di fatto gia affrontati dal giudice di merito sono inammissibili
  • La Corte di appello puo' valorizzare elementi indiziari estranei alle sole presunzioni tributarie (dichiarazioni testimoniali, modalita' formali delle fatture, assenza di struttura operativa delle societa' emittenti) per fondare una condanna in materia fiscale
  • La confisca per equivalente non viene automaticamente revocata se alcuni reati risultano prescritti: va valutato se la misura ablativa sia strettamente collegata ai reati effettivamente accertati e non ai capi estinti
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione, ai sensi della giurisprudenza consolidata, rileva il momento della lettura del dispositivo e non il successivo deposito della motivazione
  • L'inammissibilita' del ricorso per cassazione puo' precludere la verifica di questioni sopravvenute come la prescrizione o altre cause di non punibilita'

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