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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17567/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d'Italia a un componente del consiglio di amministrazione di una banca, ritenuto responsabile della violazione della disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione. La sanzione riguardava la delibera con cui era stato riconosciuto al direttore generale, in sede di risoluzione consensuale del rapporto, un trattamento economico complessivo di notevole entità, comprensivo di una somma aggiuntiva di 4 milioni di euro e di una clausola di manleva da azioni di terzi, nonostante i risultati negativi della gestione. Il destinatario della sanzione aveva impugnato l'atto davanti al TAR e poi riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Roma, chiedendo l'annullamento della sanzione. I motivi del ricorso per cassazione sono due: con il primo si deduce la violazione delle norme sul procedimento amministrativo e sanzionatorio, lamentando la genericità della comunicazione di avvio del procedimento e l'asserita violazione del principio di correlazione tra contestazione e sanzione; con il secondo si denuncia la violazione dell'art. 39 Cost. e dell'art. 53, comma 1, lett. d), TUB, sostenendo che la disciplina di vigilanza della Banca d'Italia non potesse derogare al contratto collettivo dei dirigenti del credito e che non sussistesse violazione delle regole sulle remunerazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non specificamente costruito come denuncia di violazione di legge, ma impostato come critica al confronto tra la comunicazione di avvio e la successiva proposta sanzionatoria, senza confrontarsi correttamente con la decisione impugnata e con il contenuto precettivo delle norme invocate. Ha poi giudicato infondato il secondo motivo, affermando che le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia adottate ai sensi dell'art. 53 TUB legittimamente impongono che i compensi siano correlati alla performance e ai rischi assunti, e che nel caso concreto l'accordo di risoluzione consensuale prevedeva erogazioni aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente dovute, oltre a una manleva incompatibile con la disciplina regolamentare. La Corte ha quindi confermato la sanzione e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, dando altresì atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 1, lett. d), d.lgs. 385/1993

    Attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni generali in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione; tali disposizioni sono ritenute legittimamente vincolanti e applicabili anche rispetto a pattuizioni individuali o collettive che prevedano compensi aggiuntivi non coerenti con performance e rischi.

  • art. 14 l. 689/1981

    Il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto posto a base della sanzione è violato solo se la sanzione riguarda una fattispecie diversa da quella contestata, con lesione del diritto di difesa.

  • art. 24, comma 1, l. 262/2005

    Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in relazione alla contestazione sanzionatoria, senza che la Corte ravvisi una sua violazione nel caso concreto.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e confrontarle con la motivazione della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge deve essere formulata in modo specifico e coerente con il vizio dedotto.

  • art. 39 Cost.

    limite della retribuzione minima garantita

    Il richiamo alla libertà sindacale e alla contrattazione collettiva non impedisce l'applicazione di disposizioni di vigilanza che incidono su compensi ulteriori rispetto al minimo contrattuale o costituzionalmente garantito.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato per affermare che, al di fuori del minimo retributivo garantito, i compensi aggiuntivi possono essere conformati da regole di vigilanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge richiede specificità: il ricorrente deve indicare con precisione le norme violate, il loro contenuto precettivo e il punto della decisione che si assume contrastante, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa.
  • In materia di sanzioni amministrative, il principio di corrispondenza tra contestazione e sanzione è leso solo quando l'atto punitivo si fonda su una fattispecie diversa da quella addebitata, nei suoi elementi essenziali; la verifica della concretezza della contestazione e della lesione del diritto di difesa è questione di merito, se adeguatamente motivata.
  • Le disposizioni regolamentari dell'autorità di vigilanza bancaria in tema di remunerazione e incentivazione possono integrare e vincolare la disciplina dei rapporti con i dirigenti, incidendo sui compensi aggiuntivi e sugli incentivi, purché non venga compromesso il trattamento minimo garantito.
  • Un accordo di risoluzione consensuale che preveda erogazioni economiche svincolate da performance e rischio, o una manleva ampia a favore del dirigente uscente, può essere incompatibile con le regole di vigilanza sulle politiche retributive del settore bancario.
  • La libertà sindacale e la contrattazione collettiva non escludono, di per sé, l'applicazione di norme imperative o regolamentari di vigilanza quando queste disciplinano profili ulteriori rispetto alla retribuzione minima o a elementi non coperti dal nucleo essenziale della tutela costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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