Cassazione Civile, Ordinanza n. 31534/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente, cittadina dello Sri Lanka, ha impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto della provincia di Napoli. Il giudice di merito ha rigettato l'opposizione; contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Con i primi tre motivi la ricorrente ha lamentato, rispettivamente, omesso esame di un fatto decisivo e violazione di norme processuali per la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del contenzioso amministrativo sul diniego del permesso di soggiorno, nonché nullità/illegittimità del decreto di espulsione perché avrebbe avuto diritto al permesso di soggiorno e la Questura avrebbe erroneamente qualificato fraudolenta la sua istanza. Con il quarto motivo ha dedotto violazione della direttiva rimpatri 2008/115/CE e vizio di motivazione, sostenendo che avrebbe dovuto esserle consentita la partenza volontaria, non essendovi pericolo di fuga. Con il quinto motivo ha denunciato violazione dei principi di legalità e buon andamento, assumendo che il provvedimento prefettizio fosse privo di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi e li ha dichiarati inammissibili, richiamando il principio secondo cui il decreto di espulsione è atto vincolato e il giudice ordinario, investito dell'impugnazione, può solo verificare la sussistenza dei presupposti legali dell'espulsione al momento della sua adozione, senza poter sindacare la legittimità del diniego o della revoca del permesso di soggiorno, sindacato riservato al giudice amministrativo. Ha quindi ritenuto corretta la decisione del Giudice di Pace che aveva fondato il rigetto sull'assenza di un permesso di soggiorno rilasciato alla ricorrente, questione non scrutinabile in sede ordinaria. Il quarto motivo è stato respinto perché il giudice di merito aveva accertato che la ricorrente era stata informata della facoltà di chiedere la partenza volontaria, aveva firmato per conoscenza il foglio notizie e vi era indicata la sua dichiarazione di non voler tornare nel paese d'origine né chiedere un termine per la partenza volontaria; la ricorrente non aveva confrontato specificamente tali rilievi. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimata.
Norme richiamate
presupposti per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
richiamato solo per la sussistenza dei presupposti processuali della trattazione camerale
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
il motivo è stato dedotto ma non accolto, perché i primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili
la pendenza del giudizio amministrativo sul permesso di soggiorno non impone la sospensione del giudizio sull'espulsione
art. 111, comma 6, Cost.
il motivo è stato dedotto per difetto di motivazione, ma la censura non è stata accolta
contenuto della sentenza e della motivazione
richiamato nel secondo motivo in relazione alla lamentata mancata motivazione del rigetto dell'istanza di sospensione
invocato dalla ricorrente ai fini di una decisione di merito, ma non ritenuto praticabile
Direttiva 2008/115/CE
la Corte ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui la ricorrente era stata informata della facoltà di partenza volontaria e l'aveva esclusa
principi dell'azione amministrativa
invocato per censurare la genericità della motivazione del provvedimento prefettizio, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile
art. 97 Cost.
buon andamento e imparzialità
richiamato nel quinto motivo insieme alla L. 241/1990, senza esito favorevole
Massime di principio
- In materia di espulsione dello straniero, il decreto prefettizio è un provvedimento vincolato: il giudice ordinario può controllare solo l'esistenza, al momento dell'adozione, dei presupposti legali dell'espulsione, ma non può sindacare la legittimità del diniego, della revoca o dell'annullamento del permesso di soggiorno, riservata al giudice amministrativo.
- La pendenza di un giudizio amministrativo avente a oggetto il diniego o la revoca del permesso di soggiorno non determina, di regola, una pregiudizialità tecnica idonea a imporre la sospensione del giudizio civile sull'impugnazione del decreto di espulsione.
- Nel giudizio di opposizione all'espulsione non è consentito al giudice ordinario disapplicare l'atto amministrativo presupposto emesso dal questore, quando la censura investa la legittimità del provvedimento sul soggiorno.
- La doglianza relativa alla mancata concessione della partenza volontaria è infondata se dagli atti risulta che l'interessato sia stato informato di tale facoltà e abbia manifestato di non voler rientrare nel paese d'origine né chiedere un termine per allontanarsi volontariamente.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi specificamente con gli accertamenti compiuti dal giudice di merito; la mancata confutazione puntuale dei passaggi decisivi della motivazione rende il motivo infondato o inammissibile se generico.
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