Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26568/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l'ottemperanza di una precedente sentenza della CTR, lamentando la mancata esecuzione da parte dell'Agenzia delle entrate del pagamento del credito riconosciuto in quella decisione. La CTR aveva respinto il ricorso osservando che il credito risultava sospeso ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, mentre l'Amministrazione aveva già provveduto al pagamento delle spese legali. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma il giudizio di legittimità non è stato esaminato nel merito perché la notificazione del ricorso all'Agenzia non risultava effettuata e non era stata tempestivamente riattivata la procedura notificatoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato che dagli atti risultava l'omessa notificazione del ricorso all'Agenzia delle entrate e che non vi era stata una tempestiva ripresa del procedimento notificatorio. Ne è conseguito il mancato esame dei due motivi di ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimata. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'omessa notificazione del ricorso alla parte intimata determina l'inammissibilità dell'impugnazione, salvo che la notificazione venga tempestivamente riattivata secondo le regole sul procedimento notificatorio.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile e la controparte non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
  • Per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, la declaratoria di inammissibilità o rigetto comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, con possibile obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudizio di ottemperanzaImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.