Cassazione Civile, Ordinanza n. 26568/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'ottemperanza di una precedente sentenza della CTR, lamentando la mancata esecuzione da parte dell'Agenzia delle entrate del pagamento del credito riconosciuto in quella decisione. La CTR aveva respinto il ricorso osservando che il credito risultava sospeso ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, mentre l'Amministrazione aveva già provveduto al pagamento delle spese legali. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma il giudizio di legittimità non è stato esaminato nel merito perché la notificazione del ricorso all'Agenzia non risultava effettuata e non era stata tempestivamente riattivata la procedura notificatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato che dagli atti risultava l'omessa notificazione del ricorso all'Agenzia delle entrate e che non vi era stata una tempestiva ripresa del procedimento notificatorio. Ne è conseguito il mancato esame dei due motivi di ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimata. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dalla CTR come base della sospensione del credito del quale si chiedeva il pagamento in sede di ottemperanza.
Indicato come norma di riferimento per il deposito della memoria in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Utilizzato per dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'omessa notificazione del ricorso alla parte intimata determina l'inammissibilità dell'impugnazione, salvo che la notificazione venga tempestivamente riattivata secondo le regole sul procedimento notificatorio.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile e la controparte non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- Per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, la declaratoria di inammissibilità o rigetto comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, con possibile obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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