Cassazione Penale, Sentenza n. 7381/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva condannato Perra a due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., denunciando l'illegalità della pena inflitta. In particolare, il ricorrente rileva che l'art. 495 cod. pen. prevede un minimo edittale di un anno di reclusione e che la determinazione della pena in tre mesi, poi ridotta a due per le circostanze attenuanti generiche, comporta una dosimetria inferiore al minimo previsto dalla legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla commisurazione della pena e ha rideterminato la pena in otto mesi di reclusione, procedendo autonomamente a riportare la sanzione alla misura legale minima (un anno) e quindi applicando la medesima flessione percentuale (riduzione di un terzo per le circostanze attenuanti generiche) già adottata dal giudice di primo grado, ottenendo così la pena finale di otto mesi. La condanna sostanziale rimane confermata, solo la misura della pena è stata corretta.
Norme richiamate
Reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; la forbice sanzionatoria, dopo la modifica del 2008, è da un minimo di un anno a un massimo di sei anni di reclusione. Pertanto non è legittimo infliggere una pena definitiva inferiore al minimo edittale.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125
Norma che ha modificato i limiti edittali dell'art. 495 cod. pen., elevando il minimo ad un anno; nel caso concreto i fatti sono stati commessi dopo tale novella, per cui si applicano i nuovi limiti.
art. 620, comma primo, lett. I), c.p.p.
Attribuisce alla Corte di Cassazione la facoltà, quando il vizio riguarda la determinazione della pena, di correggere autonomamente la commisurazione della sanzione e, se del caso, annullare senza rinvio limitatamente alla pena, applicando la misura legale corretta.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; nel caso sono state riconosciute dal giudice di primo grado e la Corte ha applicato la stessa percentuale di riduzione (un terzo) sul minimo edittale legale per determinare la pena definitiva.
Sez. U., n. 3464 del 30/11/2017 (Matrone), Rv. 271831
Giurisprudenza di riferimento che autorizza la Corte di Cassazione a ricalcolare la pena portandola al minimo legale e applicando la medesima flessione percentuale decisa dal giudice di merito, consentendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Se il giudice di merito infligge una pena inferiore al minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice, la sentenza è illegittima sotto il profilo della commisurazione della pena.
- Quando il reato è stato commesso dopo una modifica legislativa che ha innalzato il minimo edittale, va applicata la nuova forbice sanzionatoria.
- La Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 620 c.p.p. e seguendo l'orientamento di Sez. U. Matrone, può autonomamente correggere la pena portandola alla misura legale minima e applicare le stesse percentuali di riduzione (es. per attenuanti generiche) adottate dal giudice di merito, senza rinviare il procedimento.
- Nel ricalcolo della pena, se il giudice di merito ha già applicato una determinata flessione (es. un terzo per le attenuanti), la Corte può applicare la medesima flessione al minimo edittale legale per rispettare la valutazione delle circostanze fatta dal giudice di primo grado.
- In casi analoghi il termini operativi sono: verificare la vigenza normativa al momento del fatto, controllare che la pena base non sia inferiore al minimo edittale e, in presenza di riduzioni, ricalcolare la pena partendo dal minimo legale se quello applicato è illegittimo.
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