Sentenza del 27/04/2016 n. 8357 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento che recuperava le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre alle sanzioni, per la revoca delle agevolazioni «prima casa» dovuta al mancato trasferimento della residenza entro il termine previsto. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente, ritenendo applicabile il termine triennale di accertamento previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 131/1986 e non la proroga biennale della legge n. 289/2002. L’Agenzia ha contestato tale interpretazione e ha inoltre censurato la condanna dell’ufficio alle spese, nonostante il contribuente fosse rimasto contumace in appello.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall’art. 11, comma 1, della legge n. 289/2002 si applica anche al recupero delle imposte conseguente alla perdita di agevolazioni tributarie, in quanto tali ipotesi sono condonabili ai sensi del comma 1-bis. I motivi sulle spese sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per le spese, affinché verifichi il mancato trasferimento della residenza nel termine previsto. Non risultano indicati nel testo gli importi dell’accertamento o delle sanzioni.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, commi 1 e 1-bis
Alla luce della consolidata giurisprudenza, la proroga di due anni dei termini di accertamento, prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1 in caso di mancata o inefficace presentazione della domanda di condono nei termini, si applica anche alle ipotesi di liquidazione delle imposte dovute in conseguenza al recupero fiscale per la violazione di norme in tema di agevolazioni tributarie, in quanto la L.n. 289 cit., art. 11, comma 1 bis ne consente la condonabilità.
La proroga biennale si estende agli accertamenti che recuperano imposte per la perdita di agevolazioni tributarie, qualora ricorra la mancata o inefficace definizione agevolata prevista dalla disciplina del condono.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76
Il termine ordinario previsto per la rettifica e la liquidazione delle imposte di registro non esclude, nei casi contemplati dalla legge n. 289/2002, la proroga biennale dei termini di accertamento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1, e codice di procedura civile, art. 91, comma 1
La condanna al pagamento delle spese di lite, prevista in generale dall'art. 91 c.p.c. e, con specifico riferimento al giudizio tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 a carico della parte soccombente e a favore di quella vittoriosa, presuppone, infatti, che quest'ultima abbia sostenuto delle spese, costituendosi in giudizio.
La condanna alle spese a favore della parte vittoriosa presuppone che questa si sia costituita e abbia sostenuto spese processuali; non spetta quindi al contribuente vittorioso rimasto contumace.
Massime di principio
- Nei procedimenti di accertamento tributario relativi alla revoca di agevolazioni, occorre verificare se una disciplina di definizione agevolata preveda una proroga dei termini: secondo questa decisione, la proroga biennale della legge n. 289/2002 comprende anche il recupero delle imposte dovute per la violazione delle condizioni dell’agevolazione.
- La vittoria nel merito non comporta automaticamente il diritto al rimborso delle spese processuali: la parte vittoriosa deve aver partecipato al giudizio e aver sostenuto spese; il contumace vittorioso non ha diritto alla loro liquidazione.
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