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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13460/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta omessa notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello all'imputato detenuto e per aver dichiarato erroneamente l'assenza, ritenendo sufficiente la notifica a mezzo PEC al difensore senza elezione di domicilio; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'applicazione della recidiva sulla base dei soli precedenti, senza valutare la loro lontananza nel tempo, le modalità non allarmanti delle condotte e le condizioni socio-familiari dell'imputato

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: dagli atti emerge che il decreto di citazione era stato ricevuto a mani presso la casa circondariale e che in udienza, pur essendo stato dato atto dello stato di detenzione per altra causa, né l'imputato né il difensore avevano eccepito l'irregolarità; un refuso nell'intestazione della sentenza (indicazione di "rinunciante") è stato considerato irrilevante rispetto al verbale che indica l'assenza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mancata traduzione del detenuto determina nullità assoluta solo se la traduzione era stata richiesta e non disposta; tale eccezione non era stata tempestivamente sollevata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e ha confermato la corretta applicazione della recidiva, motivando sulla gravità della condotta e sui numerosi precedenti (rapina, resistenza a pubblico ufficiale, evasione) che dimostrano una maggiore capacità a delinquere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Individua il reato per cui Spinelli è stato condannato; la sentenza di merito ha confermato la condanna per questo articolo

  • art. 156, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura relativa alla notifica al detenuto: la Corte ha valutato che gli obblighi di notifica e le modalità di traduzione erano stati rispettati o non contestati tempestivamente, e quindi non sussiste la nullità denunciata

  • art. 179 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta questa norma richiamando la distinzione tra nullità assolute: l'art. 179 inquadra le nullità assolute limitatamente ad alcune ipotesi (quali l'omessa citazione), per cui l'eccezione tardiva circa l'assenza del detenuto non può essere sollevata d'ufficio se non rientra nelle ipotesi previste

  • Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010 (Rv. 247836)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui la violazione del diritto del detenuto ad assistere al processo determina nullità assoluta solo se la traduzione era stata richiesta e non disposta

  • Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022 (Rv. 282806)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale sull'onere del giudice di disporre la traduzione una volta accertato lo stato di detenzione; se tale onere non è adempiuto e la traduzione era richiesta, ne deriva la nullità, ma in assenza di eccezioni tempestive la questione non può essere rilevata d'ufficio

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9

    Richiamato solo in ordine alla modalità di trattazione del procedimento (udienza in camera di consiglio con le forme previste dalle norme emergenziali); non incide sul merito delle censure

Massime di principio

  • Se il decreto di citazione viene notificato materialmente al detenuto in carcere e non viene sollevata in udienza un'eccezione specifica (es. richiesta di traduzione o di rinvio), la declaratoria di assenza del detenuto non è automaticamente causa di nullità del giudizio.
  • La nullità assoluta per mancata traduzione del detenuto sussiste quando la traduzione è stata richiesta e non è stata disposta; in assenza di tale richiesta o di eccezione tempestiva, la questione perde rilevanza ai fini della pronuncia di legittimità.
  • Errori meramente formali o refusi nell'intestazione della sentenza non hanno effetto se il verbale d'udienza e gli atti processuali dimostrano una diversa realtà fattuale.
  • Le censure generiche sulla valutazione della recidiva sono insufficienti: per ottenere l'annullamento è necessario contestare in modo specifico e motivato la valutazione dei precedenti, dimostrando la loro irrilevanza concreta in relazione alla pericolosità dell'imputato.
  • Per difendersi efficacemente da eccezioni procedurali legate allo stato di detenzione (notifiche, traduzione, presenza in udienza) è essenziale che la difesa sollevi subito le eccezioni in udienza o le rappresenti formalmente, altrimenti tali profili potrebbero non essere recepiti in sede di impugnazione

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