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Sentenza

Sentenza n. 560/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere regionale della Regione Calabria adottato, all'esito delle elezioni regionali svoltesi nei giorni 5 e 6 ottobre 2025, dall'Ufficio elettorale centrale di Catanzaro, nella parte in cui sono stati attribuiti n. 5076 voti al candidato Pietro Raso e n. 5103 voti al candidato Gianpaolo Bevilacqua; - del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale per la Circoscrizione Centro presso il Tribunale di Catanzaro riferito alla “Lista n° 6 - LEGA SALVINI Calabria” nella parte in cui è riportato il risultato; - della deliberazione n. 1 dell'11 novembre 2025 del Consiglio regionale della Calabria nella parte in cui il candidato Gianpaolo Bevilacqua è stato nominato, in luogo del ricorrente, consigliere supplente per la sostituzione temporanea del consigliere Filippo Mancuso, nominato Vice Presidente della Giunta Regionale; - dei verbali delle operazioni elettorali delle Sezioni: n. 1 del Comune di Dasà, n. 2 del Comune di Cardinale, nn. 8, 22, 31 63, 66, 68, 69, 70, 72 e 75 del Comune di Lamezia Terme, n. 4 del Comune di Isola di Capo Rizzuto e nn. 3 e 8 del Comune di Cutro; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale che possa ledere gli interessi del ricorrente; per la conseguente correzione del risultato elettorale e per il riconoscimento del diritto alla nomina, mediante proclamazione, a Consigliere regionale della Regione Calabria. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Giampaolo Bevilacqua il 4 marzo 2026: per l’annullamento: - del verbale di proclamazione degli eletti, nella parte in cui sono stati attribuiti a Gianpaolo Bevilacqua n. 5103 voti anziché 5132, nonché nella parte in cui sono stati attribuiti erroneamente a Pietro Raso Voti n. 5076 anziché 4991; - del verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale per la circoscrizione Centro presso il Tribunale di Catanzaro riferito alla “Lista N. 6 – Lega Salvini Calabria” nella parte in cui è stato attribuito a Bevilacqua il risultato n. 5103 voti anziché il risultato numerico corretto di voti n. 5132 e nella parte in cui sono stati attribuiti a Pietro Raso voti n. 5076 anziché voti n. 4991; - dei verbali, in parte qua, delle operazioni elettorali delle Sezioni nn. 49,50 e 51 di Lamezia Terme, delle Sezioni nn. 1,2,3,4 e 5 di Gizzeria, delle sezioni nn. 4 e 5 di Falerna e della Sezione n. 5 di Nocera Terinese in cui sono stati attribuiti complessivamente a Pietro Raso n. 85 voti che non avrebbero dovuto essere attribuiti; - dei verbali, in parte qua, delle sezioni nn. 6,11 e 75 di Lamezia Terme e della Sezione n. 6 di Petilia Policastro in cui non sono stati attribuiti al candidato Bevilacqua ulteriori 29 voti; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto e connesso e pregresso e conseguenziale. Per l’accertamento che al candidato Gianpaolo Bevilacqua devono essere attribuiti complessivamente Voti N. 5132 e al candidato Pietro Raso voti n. 4991 con contestuale correzione del risultato elettorale e attribuzione ai candidati dei voti corretti per come sopra richiesto. Per la conferma della elezione, della proclamazione e della nomina di Gianpaolo Bevilacqua a consigliere regionale della Calabria a seguito delle consultazioni elettorali del 5 e 6 Ottobre 2025;

Giustizia amministrativa202501643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Verbale di proclamazione degli eletti alle elezioni regionali calabresi del 5 e 6 ottobre 2025, verbali delle operazioni elettorali di specifiche sezioni e deliberazione consiliare di nomina del candidato proclamato consigliere supplente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione elettorale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'attribuzione dei voti di preferenza nella circoscrizione Centro, sostenendo che il candidato controinteressato avesse ottenuto 5.103 voti anziché un numero inferiore e che a lui fossero state attribuite meno preferenze di quelle effettivamente espresse, con uno scarto ufficiale di 27 voti. Ha dedotto violazione degli artt. 3, 48 e 97 Cost., della l. n. 108/1968, della l.r. Calabria n. 1/2005, dell'art. 57 d.P.R. n. 570/1960 e delle istruzioni ministeriali e regionali, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, arbitrarietà, travisamento e sviamento. In particolare, ha lamentato: la discordanza tra i modelli relativi alle sezioni di Dasà e Cardinale, dalla quale sarebbe derivata l'attribuzione di 17 preferenze in più al controinteressato; la mancata attribuzione di 15 preferenze nella sezione n. 8 di Cutro, documentata da una dichiarazione sostitutiva; discrasie tra voti di lista e voti di preferenza in varie sezioni; l'asserita attribuzione al controinteressato di preferenze espresse accanto al simbolo di una lista diversa; anomalie nel rapporto tra votanti e schede scrutinate nella sezione n. 66 di Lamezia Terme; e la mancata annotazione, nei verbali delle sezioni nn. 31 e 75 di Lamezia Terme, di 18 schede nulle. Ha chiesto una verificazione o altro accertamento istruttorio e la correzione del risultato elettorale, con riconoscimento del diritto alla nomina. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, chiedendo di correggere il risultato a proprio favore, mediante attribuzione di 5.132 voti a sé e di 4.991 al ricorrente, deducendo l'erronea attribuzione al ricorrente di 85 voti e la mancata attribuzione di 29 preferenze al controinteressato. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso principale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, poiché quest'ultimo era stato proposto esclusivamente per neutralizzare gli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso principale. Il Collegio ha ritenuto non necessario esaminare le eccezioni di inammissibilità e tardività formulate dal controinteressato, essendo il ricorso infondato nel merito. Quanto alla dichiarazione sostitutiva relativa alla sezione di Cutro, ha rilevato che essa si limitava ad attestare la mancata attribuzione di alcune preferenze, senza descrivere specifiche irregolarità nelle operazioni di scrutinio e dichiarando anzi l'ignoranza delle ragioni del mancato conteggio; pertanto non costituiva un principio di prova sufficientemente circostanziato e attendibile per disporre un'istruttoria. Le contestazioni relative alle sezioni di Dasà e Cardinale, anche se fondate, non avrebbero superato la prova di resistenza, poiché riguardavano complessivamente 17 voti, inferiori allo scarto di 27 preferenze tra i candidati. Le discrasie tra voti di lista e voti di preferenza e le altre anomalie verbali sono state considerate generiche, non provate e non idonee a dimostrare che l'errore avesse concretamente inciso sulle preferenze dei due candidati in misura tale da modificare il risultato. Il giudice ha distinto il caso in esame da una precedente pronuncia del CGARS, nella quale la discrasia riguardava il numero complessivo di voti di lista rilevante per l'assegnazione dei seggi e consentiva un'indagine circoscritta; qui, invece, sarebbe stato necessario individuare, candidato per candidato, quali preferenze fossero state erroneamente attribuite, sicché la richiesta avrebbe avuto natura esplorativa. Anche le irregolarità nella compilazione dei verbali relative alle schede nulle non sono state ritenute sufficienti, in assenza della dimostrazione di una concreta alterazione della volontà elettorale. Il TAR ha richiamato il principio di strumentalità delle forme e ha escluso che mere irregolarità documentali comportino l'annullamento delle operazioni elettorali senza prova di un pregiudizio concreto per la genuinità del voto. Spese compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 3, 48 e 97 Cost.

    I principi di uguaglianza, libertà del voto e buon andamento dell'amministrazione sono stati richiamati dal ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una loro violazione concreta.

  • l. 17 febbraio 1968, n. 108

    Richiamata quale disciplina statale delle elezioni regionali; non è stata accertata una violazione concreta delle relative disposizioni.

  • l.r. Calabria 7 febbraio 2005, n. 1

    Richiamata quale disciplina regionale applicabile alle elezioni del Consiglio regionale della Calabria; non è stata accertata una violazione concreta.

  • artt. 57 e 68 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

    Richiamati con riferimento alle regole di scrutinio e di attribuzione dei voti; le contestazioni non hanno dimostrato specifiche irregolarità idonee ad alterare il risultato.

  • art. 40, comma 1, lett. e), c.p.a.

    La domanda giudiziale deve indicare gli elementi di prova dei fatti posti a fondamento delle contestazioni elettorali.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    L'onere probatorio nel giudizio elettorale può essere assolto anche mediante elementi indiziari, purché plausibili, attendibili e idonei a giustificare l'attività istruttoria; non sono sufficienti supposizioni o allegazioni esplorative.

Massime di principio

  • Nel contenzioso elettorale il ricorrente deve fornire almeno un principio di prova plausibile, attendibile e sufficientemente circostanziato delle specifiche irregolarità denunciate; non sono sufficienti mere supposizioni, discrasie numeriche o dichiarazioni che attestino soltanto il mancato conteggio di voti senza descrivere ciò che è concretamente avvenuto durante lo scrutinio.
  • Una dichiarazione sostitutiva proveniente da chi abbia assistito allo scrutinio integra un principio di prova solo se ricostruisce in modo dettagliato le operazioni compiute, le irregolarità riscontrate e la relativa verbalizzazione; non è sufficiente riferire il risultato apparentemente anomalo senza indicarne le cause o le modalità concrete.
  • La mera discordanza tra voti complessivi di lista e somma delle preferenze dei candidati non costituisce, quando siano contestate le preferenze dei singoli candidati, principio di prova sufficiente per disporre una verificazione: il ricorrente deve fornire ulteriori elementi che colleghino l'anomalia a specifiche preferenze erroneamente attribuite o omesse e dimostrino l'idoneità dell'errore a modificare il risultato.
  • Nel giudizio elettorale opera la prova di resistenza: anche un'irregolarità accertata non giustifica l'annullamento o l'istruttoria se, per il numero dei voti potenzialmente coinvolti, non può modificare i rapporti di forza tra i candidati.
  • In applicazione del principio di strumentalità delle forme, le irregolarità nella compilazione dei verbali o le discrasie tra dati elettorali non comportano l'annullamento delle operazioni quando non sia dimostrato un concreto pregiudizio per l'accertamento della volontà del corpo elettorale e per la genuinità del risultato.
  • Il ricorso incidentale proposto dal controinteressato esclusivamente per neutralizzare gli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso principale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale sia respinto.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleIstruttoria processuale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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