Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 1/2005

Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Normativa regionaleL.R. Calabria 1/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Calabria il sistema elettorale regionale: composizione del Consiglio, circoscrizioni, presentazione e ammissione delle liste, votazione su unica scheda, riparto dei seggi e surroghe. Prevede anche la parità di genere nelle liste e la sospensione/supplenza del consigliere nominato Assessore regionale. Restano richiamate norme statali coordinate; alcune disposizioni sono state modificate con efficacia già conclusa per le elezioni passate.

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria

La legge disciplina, per la Regione Calabria, il sistema elettorale regionale del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, coordinando la normativa regionale con quella statale e con lo Statuto. Il testo consolidato risultante regola composizione del Consiglio, presentazione delle liste, votazione, riparto dei seggi, surroghe e alcune incompatibilità/sospensioni connesse alla carica di Assessore regionale.

Composizione del Consiglio e circoscrizioni elettorali

Il Consiglio regionale è composto da 30 consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regionale. Sono eleggibili i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

Il territorio regionale è ripartito in tre circoscrizioni elettorali:

  • circoscrizione nord, corrispondente ai comuni della provincia di Cosenza;
  • circoscrizione centro, corrispondente ai comuni delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
  • circoscrizione sud, corrispondente ai comuni della Città metropolitana di Reggio Calabria.

Per la circoscrizione centro, le liste devono includere, a pena di inammissibilità, almeno un candidato residente per ciascuna delle province interessate; l’Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro.

Presentazione delle liste e requisiti di ammissibilità

Le liste regionali e circoscrizionali sono presentate secondo il modello del sistema previsto dalla legge statale richiamata, ma con alcune regole specifiche regionali.

Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori:

  • le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano;
  • le liste circoscrizionali espressione di almeno un gruppo consiliare o di una delle componenti previste dallo Statuto;
  • in ogni caso, le liste regionali collegate alle liste circoscrizionali.

Non sono ammessi contrassegni identici o confondibili con simboli già presentati o tradizionalmente usati da altri partiti, né simboli che possano ingannare l’elettore.

Parità di genere nelle liste

Le liste devono comprendere candidati di entrambi i sessi, a pena di inammissibilità. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati; in caso di quoziente frazionario si arrotonda all’unità più vicina.

Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d’intesa con il Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, e negli altri casi previsti dallo Statuto, l’indizione spetta al Vicepresidente della Giunta con le medesime modalità.

Sistema di voto e scheda elettorale

La votazione avviene su un’unica scheda. Per ciascuna lista circoscrizionale è riportato il contrassegno, con due righe per le preferenze; a destra è indicato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista.

L’elettore:

  • vota una lista circoscrizionale tracciando un segno nel relativo rettangolo;
  • può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati della stessa lista;
  • se esprime due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda è annullata;
  • votando solo la lista, il voto vale anche per il candidato Presidente collegato.

Presentazione della candidatura a Presidente e collegamenti tra liste

La legge regionale coordina la disciplina statale prevedendo che la lista regionale abbia come unica candidatura quella del Presidente della Giunta regionale. Più liste circoscrizionali possono collegarsi alla stessa lista regionale, che non reca simboli propri.

Per la lista regionale è prevista la sottoscrizione con il numero di firme stabilito dalla normativa statale richiamata; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio di oltre 120 giorni e in prima applicazione, i limiti di sottoscrizione sono ridotti alla metà. Nella fase di prima applicazione la presentazione delle liste è stata disciplinata con termini speciali, oggi privi di utilità pratica.

Riparto dei seggi e premio di maggioranza

La ripartizione dei seggi avviene secondo un sistema misto, con quota attribuita nelle circoscrizioni e quota maggioritaria collegata al risultato regionale.

La disciplina regionale stabilisce che:

  • 24 consiglieri sono eletti sulla base delle liste circoscrizionali secondo la legge statale coordinata;
  • 6 consiglieri sono eletti con sistema maggioritario, in base ai voti conseguiti dalle liste regionali e nei modi previsti dalla legge.

Il meccanismo di attribuzione opera in più fasi: prima si calcolano i seggi circoscrizionali, poi i voti residui e il riparto regionale. Il candidato Presidente della lista regionale più votata è proclamato eletto e fa parte del Consiglio regionale.

Il testo consolidato disciplina inoltre una clausola di riequilibrio che, in caso di esito insufficiente del collegamento vincente, consente l’attribuzione di seggi aggiuntivi alla lista regionale fino a raggiungere una soglia di maggioranza del 55% dei seggi complessivi del Consiglio, con corrispondente riduzione dei seggi delle liste non collegate al Presidente eletto. Se la verifica sulla forza elettorale della lista regionale è positiva, la quota aggiuntiva viene modulata fino al 60% secondo le regole richiamate dal testo statale coordinato.

Criteri di ammissione al riparto dei seggi

Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato l’8%, non abbia ottenuto nell’intera Regione almeno il 4% dei voti validi.

Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti

Dopo lo scrutinio:

  • l’Ufficio centrale circoscrizionale determina le cifre elettorali di lista, i voti residui, il quoziente circoscrizionale e la graduatoria dei candidati;
  • proclama eletti i candidati con le cifre individuali più elevate entro i seggi spettanti;
  • l’Ufficio centrale regionale determina i seggi non attribuiti, il quoziente regionale e il riparto delle quote residue;
  • comunica agli uffici circoscrizionali le liste cui spettano i seggi;
  • il candidato della lista circoscrizionale cui spetta il seggio è proclamato eletto secondo la graduatoria delle preferenze.

Surroghe e vacanze di seggio

Il seggio vacante è attribuito al candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto nella stessa lista e circoscrizione. Se la vacanza riguarda un consigliere eletto nella lista regionale, il seggio passa al primo dei non eletti della lista regionale; se questa ha esaurito i candidati, il seggio è attribuito al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso simbolo secondo la graduatoria prevista, e poi alla circoscrizione individuata con le regole del riparto.

Incompatibilità, sospensione e supplenza del consigliere nominato Assessore regionale

La carica di Assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale. La nomina ad Assessore regionale determina, al momento dell’accettazione, la sospensione dalle funzioni di consigliere.

In caso di sospensione:

  • il Consiglio regionale dispone la temporanea sostituzione con un consigliere supplente;
  • il supplente non è soggetto alle norme del Capo II della l.r. 13/2019 sui vitalizi;
  • quando il consigliere cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio revoca la supplenza e dispone il reintegro.

Le regole di sospensione/supplenza si applicano solo alla nomina ad Assessore regionale. La nomina a Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale non comporta sospensione del mandato consiliare, ferma restando l’applicazione dell’art. 34-bis, comma 2, dello Statuto.

Norme transitorie, richiamo alla disciplina statale ed efficacia temporale

Per quanto non previsto si applicano le norme statali vigenti. Il testo consolidato richiama anche la disciplina della legge n. 43/1995 e della legge n. 108/1968, come coordinata con le modifiche regionali, ma solo per la Regione Calabria.

Alcune disposizioni originarie o di prima applicazione risultano oggi prive di concreta utilità pratica, mentre altre sono state abrogate o superate da modifiche successive. L’efficacia della legge resta limitata al territorio della Calabria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.