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Sentenza

Sentenza n. 9687/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'ottemperanza all’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Civitavecchia il 15 febbraio 2016.

Giustizia amministrativa202602636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza all'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Civitavecchia il 15 febbraio 2016

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. chiedendo che il Comune fosse condannato a dare esatta esecuzione all'ordinanza di assegnazione emessa ex art. 553 c.p.c. dal Tribunale di Civitavecchia il 15 febbraio 2016. L'ordinanza era stata oggetto di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., dichiarata inammissibile dal Tribunale con sentenza n. 1085/2021 e definitivamente ritenuta tale dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 30909/2023. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale, poiché riferita a un diverso giudizio, tra parti diverse e davanti a un'altra autorità giudiziaria. La ricorrente ha depositato una nuova procura, invocando la scusabilità dell'errore materiale. Il giudice ha esaminato la validità della procura originaria e di quella successivamente depositata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una valida procura ad litem. La procura originaria era riferita a un diverso giudizio, relativo a parti diverse e devoluto a un'altra autorità giudiziaria e circoscrizione; pertanto, non poteva ritenersi speciale per il giudizio di ottemperanza in esame. Il Collegio ha escluso che potesse applicarsi anche l'orientamento più favorevole secondo cui la procura può risultare speciale dal collegamento documentale con il ricorso, poiché nel caso concreto mancava qualsiasi collegamento riferibile alla controversia instaurata. La nullità è stata ritenuta insanabile, anche alla luce del principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 11/2025 sull'inapplicabilità al processo amministrativo del meccanismo sanatorio dell'art. 182 c.p.c. La procura successivamente prodotta non era comunque idonea a sanare il vizio, poiché priva della data di sottoscrizione e recante soltanto una data di attestazione di conformità, con firma digitale dell'8 maggio 2026, successiva alla proposizione del ricorso. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato o di altro titolo esecutivo nei casi previsti dalla legge.

  • art. 553 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento dell'ordinanza di assegnazione posta a base della domanda di ottemperanza.

  • art. 617, comma 2, c.p.c.

    È richiamato in relazione all'opposizione agli atti esecutivi proposta contro l'ordinanza di assegnazione.

  • art. 182 c.p.c.

    Il meccanismo sanatorio previsto da tale disposizione non è applicabile al processo amministrativo; ne consegue l'insanabilità della procura speciale viziata.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    È richiamato tra le disposizioni applicabili alla decisione di inammissibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato tra le disposizioni applicabili alla decisione.

  • Adunanza plenaria n. 11/2025

    Afferma l'assoluta insanabilità, nel processo amministrativo, della procura speciale viziata, in ragione dell'inapplicabilità del meccanismo sanatorio dell'art. 182 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve riferirsi al giudizio concretamente instaurato; non è idonea una procura riferita a un diverso giudizio, a parti diverse o a un'altra autorità giudiziaria.
  • Il collegamento documentale tra procura e ricorso può fondare la specialità della procura solo quando la procura non sia già riferita a una controversia diversa e sia comunque univocamente collegabile al giudizio da instaurare.
  • La procura speciale viziata è insanabile nel processo amministrativo, non trovando applicazione il meccanismo sanatorio previsto dall'art. 182 c.p.c.
  • Una procura depositata successivamente alla proposizione del ricorso non sana il difetto originario quando sia priva della data di sottoscrizione e consenta di accertare soltanto una data di attestazione di conformità successiva all'instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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