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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8793/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il GIP di Crotone non aveva convalidato il fermo per i reati contestati (art. 12 T.U. immigrazione), ritenendo inesistente il pericolo di fuga in considerazione del mero titolo di reato, della nazionalità straniera, dell'assenza di fissa dimora e perché l'indagato si era "mischiato alla folla" sul natante. Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza per vizio di motivazione e violazione delle norme sul fermo (artt. 380 e 391 c.p.p.), sostenendo che il giudice aveva valutato con logica ex post anziché ex ante e aveva travalicato i limiti del controllo consentito, mentre gli elementi noti agli operanti al momento del fermo indicavano un concreto pericolo di fuga (tentativo di eludere l'identificazione, status irregolare, mancanza di radicamento e fissa dimora, indizi di attività di "scafista").

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui, in sede di convalida del fermo, il giudice deve valutare ex ante la sussistenza degli elementi che giustificano la misura, limitandosi alle informazioni disponibili o conoscibili con ordinaria diligenza al momento dell'arresto, escludendo acquisizioni successive. Nel caso concreto, alla luce delle annotazioni della Guardia di Finanza e delle informazioni raccolte, nonché della condotta dell'indagato (tentativo di sottrarsi all'identificazione "mischiandosi alla folla"), e delle sue condizioni personali (irregolarità, mancanza di fissa dimora, possibile ruolo di scafista), era ragionevole ritenere sussistente un concreto pericolo di fuga. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarando legittimo il fermo.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter (lett. a), b), c), d.)

    Norma che disciplina i reati contestati (fattispecie connesse all'immigrazione clandestina e possibilmente al favoreggiamento); serve a definire il titolo di reato rilevante ai fini della valutazione del pericolo di fuga.

  • Codice di procedura penale, artt. 380 e 391

    Richiamati dal ricorrente per contestare la motivazione e la procedura di convalida del fermo: le norme regolano le formalità e i rimedi relativi ai provvedimenti restrittivi della libertà e l'ambito di controllo di giudice e parti.

  • Cass., Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016 (massima richiamata)

    Principio che il giudice deve valutare la legittimità del fermo con verifica ex ante, considerando solo quanto noto o conoscibile dagli organi di polizia al momento dell'adozione della misura.

  • Cass., Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016 (massima richiamata)

    Conferma che la fondatezza del pericolo di fuga va valutata ex ante e che la successiva costituzione o reperibilità dell'indagato non vanifica la legittimità del fermo compiuto in presenza del pericolo concreto.

  • Cass., Sez. 2, Sent. n. 48367 del 20/10/2011 (massima richiamata)

    Il pericolo di fuga giustificante il fermo sussiste anche se l'indagato si è momentaneamente allontanato dal luogo del fatto e rimasto irreperibile, purché tale condotta abbia concretamente realizzato la probabilità di sottrarsi alle ricerche.

Massime di principio

  • Nella convalida del fermo il giudice deve operare una valutazione ex ante: prendere in considerazione esclusivamente le informazioni disponibili o conoscibili con ordinaria diligenza al momento dell'adozione della misura.
  • Il tentativo dell'indagato di eludere l'identificazione (es. "mischiarsi alla folla") può costituire elemento concreto indicativo di pericolo di fuga e legittimare il fermo.
  • La condizione di straniero irregolare, la mancanza di fissa dimora e lo sbarco illegale sono fattori rilevanti per valutare il rischio di fuga, specie se l'indagato è sospettato di attività connessa all'immigrazione clandestina.
  • La successiva reperibilità o modifiche delle circostanze non annullano ex tunc la legittimità di un fermo correttamente motivato in base alle informazioni disponibili al momento dell'arresto.
  • Se dagli atti di fermo emergono elementi concreti che giustificano il pericolo di fuga, il provvedimento di mancata convalida può essere annullato in sede di controllo di legittimità.

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