Cassazione Penale, Ordinanza n. 35131/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 20 ottobre 2025 della Corte d'appello di Venezia, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Belluno del 16 aprile 2024. Il Tribunale, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver provocato un incidente: l'etilometro aveva registrato 1,51 g/l alla prima prova e 1,67 g/l alla seconda. La pena era di due mesi di arresto ed euro 1.600 di ammenda, oltre alla sospensione della patente per dodici mesi. Con i primi due motivi, trattati congiuntamente, il ricorrente ha denunciato inosservanza degli artt. 379 e 192 del regolamento di esecuzione del codice della strada e carenze motivazionali sulle contestazioni relative all'omologazione e ai controlli dell'etilometro, compresi la titolarità dell'omologazione, la difformità della sigla e il superamento del limite di umidità ambientale. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Con il quarto ha contestato il diniego della pena sostitutiva, ritenendo non adeguata la motivazione fondata sulla prognosi relativa alla sua capacità di aderire al trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati giudicati reiterativi, attinenti al fatto e comunque manifestamente infondati: la sentenza impugnata aveva accertato la regolare omologazione dell'apparecchio, il superamento della verifica primitiva e delle revisioni periodiche, nonché la sua funzionalità nelle verifiche del 5 gennaio 2021 e del 3 marzo 2022. Non era stata fornita prova di un malfunzionamento concreto il giorno dell'accertamento né che l'umidità avesse alterato il risultato; la vicenda soggettiva dell'omologazione e la difformità della sigla non incidevano, di per sé, sull'attendibilità della misurazione. La motivazione della Corte territoriale sulle contestazioni era effettiva e non manifestamente illogica; non spettava alla Cassazione sostituirvi una diversa lettura delle prove. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale era motivato con i precedenti penali, molteplici ed eterogenei benché risalenti, e con la condotta successiva al fatto; il giudice non era tenuto a esaminare uno per uno tutti gli elementi dedotti. Il quarto motivo è stato dichiarato aspecifico e attinente al merito: il diniego della pena sostitutiva non era fondato soltanto sull'allontanamento dal luogo dell'incidente, ma anche sui precedenti, tra cui una condanna per omicidio colposo e un'altra per reato della stessa indole, valutati ai fini della prognosi rieducativa. La condanna e le statuizioni confermate in appello restano ferme. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 186, comma 1, cod. strada
La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Belluno del 16 aprile 2024, che — previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada — aveva dichiarato D'Isep Ernesto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. b), e 2-bis, cod. strada, per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza, accertato con etilometro Drager Alcoltest 7110 MKIII, serie ARBB-0028, con tasso di 1,51 g/I alla prima prova e 1,67 g/I alla seconda, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale, condannandolo alla pena di due mesi di arresto ed euro 1.600,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente per dodici mesi.
La disposizione è applicata alla condotta di guida in stato di ebbrezza accertata mediante etilometro; la responsabilità è stata confermata sulla base delle misurazioni e degli ulteriori elementi indicati nella decisione.
art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada
La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Belluno del 16 aprile 2024, che — previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada — aveva dichiarato D'Isep Ernesto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. b), e 2-bis, cod. strada, per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza, accertato con etilometro Drager Alcoltest 7110 MKIII, serie ARBB-0028, con tasso di 1,51 g/I alla prima prova e 1,67 g/I alla seconda, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale, condannandolo alla pena di due mesi di arresto ed euro 1.600,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente per dodici mesi.
La disposizione è stata individuata dal Tribunale come la corretta qualificazione del fatto, poi confermata nei successivi gradi di giudizio.
art. 186, comma 2-bis, cod. strada
La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Belluno del 16 aprile 2024, che — previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada — aveva dichiarato D'Isep Ernesto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. b), e 2-bis, cod. strada, per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza, accertato con etilometro Drager Alcoltest 7110 MKIII, serie ARBB-0028, con tasso di 1,51 g/I alla prima prova e 1,67 g/I alla seconda, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale, condannandolo alla pena di due mesi di arresto ed euro 1.600,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente per dodici mesi.
La Corte riferisce l'applicazione della disposizione aggravante all'aver provocato un incidente stradale durante la guida in stato di ebbrezza.
art. 379 reg. esec. cod. strada
I primi due motivi — inosservanza degli artt. 379 e 192 reg. esec. cod. strada e mancanza di motivazione sulle censure relative all'omologazione e ai controlli dell'apparecchio— vanno trattati congiuntamente e sono reiterativi, versati in fatto e comunque manifestamente infondati.
La censura fondata sulla disciplina regolamentare dei controlli dell'etilometro non è accolta quando ripropone questioni di fatto e non dimostra un concreto malfunzionamento dello strumento.
art. 192 reg. esec. cod. strada
I primi due motivi — inosservanza degli artt. 379 e 192 reg. esec. cod. strada e mancanza di motivazione sulle censure relative all'omologazione e ai controlli dell'apparecchio— vanno trattati congiuntamente e sono reiterativi, versati in fatto e comunque manifestamente infondati.
La Corte dichiara manifestamente infondate le doglianze relative all'omologazione e ai controlli dell'apparecchio, in assenza di elementi concreti che ne dimostrino l'inaffidabilità nel caso specifico.
All'inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e — non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) — al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di ragioni per escludere la colpa nella causa d'inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La regolare omologazione dell'etilometro, il superamento della verifica primitiva e delle revisioni prescritte e la mancanza di prova di un concreto malfunzionamento nel momento dell'accertamento consentono di fondare l'attendibilità della misurazione; chi contesta il risultato deve indicare elementi specifici idonei a dimostrare che un'anomalia abbia inciso sul dato rilevato.
- La circostanza che l'umidità ambientale superi il limite indicato dal costruttore non invalida automaticamente la misurazione, se non è dimostrato che abbia alterato il risultato.
- La non coincidenza tra i destinatari dell'atto di omologazione e la difformità meramente formale della sigla non compromettono, di per sé, l'attendibilità probatoria dell'etilometro, quando lo strumento concretamente utilizzato abbia superato le verifiche prescritte e la sua corrispondenza al prototipo risulti documentata.
- Il giudizio di legittimità sulla motivazione verifica che essa sia effettiva, non apparente, non manifestamente illogica, non contraddittoria e non incompatibile con gli atti; non consente di ottenere una nuova valutazione delle emergenze probatorie.
- Per negare le attenuanti generiche non è necessario esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti: è sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi o rilevanti, con implicito superamento degli altri.
- Il diniego della sospensione condizionale può essere fondato sulla prognosi ostativa desunta dalla pluralità dei precedenti penali, anche quando risalenti.
- La richiesta di pena sostitutiva può essere respinta sulla base dei precedenti penali, purché una motivazione specifica, puntuale e concreta mostri che essi sono indicativi di una prognosi negativa rispetto alla finalità rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva e all'adempimento delle prescrizioni.
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