Cassazione Civile, Ordinanza n. 35009/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente con affidamento e da un conto anticipi intrattenuti con l'istituto di credito originario. La società correntista e i fideiussori hanno agito per far accertare l'illegittimità di varie poste addebitate nei rapporti bancari, deducendo applicazione di interessi oltre soglia usuraria, capitalizzazione degli interessi, spese di gestione, commissioni e commissioni di massimo scoperto asseritamente non dovute, con richiesta di nullità delle relative clausole, rideterminazione del saldo e risarcimento del danno per segnalazione illegittima alla Centrale Rischi. In corso di giudizio è stata anche sollevata eccezione di nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale. In appello la banca, per il tramite della cessionaria del credito, ha resistito e ha proposto appello incidentale. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi molto articolati, la nullità/illegittimità della sentenza d'appello per ultrapetizione, violazione degli artt. 2697 c.c., 116, 112, 345, 346 e 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale valorizzato una domanda di mero accertamento che non sarebbe stata proposta e per non avere rigettato ogni pretesa della banca in assenza di prova integrale della sequenza degli estratti conto; hanno inoltre censurato la statuizione sulle spese, ritenuta contraddittoria e in violazione dell'art. 91 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, richiesta dall'art. 369 c.p.c.; ha rilevato che la mancanza non era sanata da deposito successivo, né dalla disponibilità del documento in atti, né dal fatto che il ricorso fosse stato notificato entro i sessanta giorni dalla pubblicazione. Ha poi osservato, ai soli fini dell'eventuale applicazione della sanzione processuale prevista dall'art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., che i motivi sarebbero comunque inammissibili: il primo per cumulo inestricabile di censure eterogenee e incompatibili, il secondo perché privo di autonoma consistenza, dipendendo dalla fondatezza del primo. Di conseguenza ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento della somma equitativa ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte, della somma in favore della Cassa delle Ammende e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il deposito della relata di notifica della sentenza impugnata è requisito di procedibilità del ricorso per cassazione; la mancanza del documento determina improcedibilità, salvo le eccezioni indicate dalla giurisprudenza richiamata.
Anche quando il ricorso sia dichiarato improcedibile, la Corte può esaminare i motivi al solo fine di verificare la conferma della proposta e l'applicabilità della sanzione processuale prevista dalla norma.
I motivi di appello devono essere specifici; la mera riproposizione delle difese di primo grado non soddisfa il requisito di specificità.
In appello non possono essere introdotte questioni nuove.
È censurabile la pronuncia per ultrapetizione solo se il giudice statuisce oltre i limiti della domanda; nel caso esaminato la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
La soccombenza comporta la condanna alle spese; la censura sulle spese è stata ritenuta dipendente dalla sorte del primo motivo.
Richiamato dai ricorrenti in tema di onere probatorio sulla ricostruzione del rapporto bancario.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove e della documentazione bancaria.
In presenza dei presupposti, la Corte può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La declaratoria di improcedibilità comporta l'atto dovuto di presa d'atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la relata di notificazione della sentenza impugnata deve essere depositata secondo le forme prescritte; se manca e non ricorre una delle eccezioni giurisprudenziali, il ricorso è improcedibile.
- Dopo la riforma del processo civile, il deposito telematico del ricorso richiede l'inserimento anche del messaggio PEC in formato .eml o .msg contenente la notifica, quando la notificazione della sentenza costituisce presupposto rilevante ai fini del controllo di procedibilità.
- La Corte di cassazione può esaminare comunque i motivi, pur in presenza di improcedibilità, per verificare se permanga la base per l'applicazione delle sanzioni processuali previste per il ricorso definito sulla scorta della proposta ex art. 380-bis c.p.c.
- È inammissibile il motivo di ricorso o di appello che cumuli in modo indistinto censure eterogenee, incompatibili o non chiaramente separabili, perché impedisce al giudice di legittimità di individuare il preciso vizio dedotto.
- Il motivo che dipende integralmente dalla fondatezza di un'altra censura priva di autonoma consistenza processuale non può essere accolto ove la censura principale sia inammissibile o infondata.
- Nei giudizi bancari, la mancata prova documentale completa del rapporto e la contestazione della ricostruzione del saldo vanno dedotte con specifici motivi processualmente ammissibili; la mera riproposizione delle difese di merito non basta a superare il vaglio di ammissibilità in appello e in cassazione.
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