Cassazione Penale, Ordinanza n. 09887/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non è stata disposta alcuna modifica della decisione di merito, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 20/02/2025. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano tre: con i primi si contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; con il terzo motivo si invocava l'istituto dell'improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p. La Corte ha ritenuto le prime doglianze inammissibili perché riproduttive di censure già esaminate e disattese in fatto e in diritto dai giudici di merito, con motivazione logica e coerente, quindi non rivalutabili in cassazione. Il motivo sull'improcedibilità è stato giudicato manifestamente infondato perché la disciplina introdotta dalla l. n. 134/2001 si applica solo ai procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi dal 1 gennaio 2020, mentre il reato era anteriore.
Norme richiamate
La sua mancata applicazione era oggetto di censura, ma la Corte ha ritenuto il motivo non scrutinabile perché sollecitava una rivalutazione di merito già compiuta dai giudici di appello.
La disciplina dell'improcedibilità non era applicabile al caso perché limitata, per effetto della normativa transitoria, ai procedimenti relativi a reati commessi dal 1 gennaio 2020.
art. 2, comma 3, l. n. 134 del 2001
È stata richiamata come norma transitoria che limita l'applicazione delle disposizioni sull'improcedibilità ai soli procedimenti di impugnazione aventi a oggetto reati commessi dal 1 gennaio 2020.
È stata applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove già esaminate in modo logico e coerente dai giudici di merito.
- La doglianza sulla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato è inammissibile quando si limita a riproporre prospettazioni già disattese nei gradi di merito senza evidenziare reali vizi giuridici o manifesta illogicità della motivazione.
- La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è censurabile in cassazione se il motivo si risolve in una richiesta di riesame del giudizio di merito compiuto dai giudici di appello.
- L'istituto dell'improcedibilità introdotto dalla riforma Cartabia si applica solo ai procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi dal 1 gennaio 2020, in forza della disciplina transitoria; per i fatti anteriori resta escluso.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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