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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03669/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

Un ente previdenziale di categoria aveva emesso, tramite concessionario della riscossione, una cartella di pagamento per contributi previdenziali minimi relativi agli anni 2009-2012 nei confronti di un geometra iscritto all'albo, ritenuto obbligato all'iscrizione d'ufficio alla Cassa. Il professionista aveva ottenuto l'accoglimento dell'opposizione in primo e secondo grado: la corte territoriale aveva ritenuto illegittima la disciplina statutaria della Cassa nella parte in cui prevedeva l'obbligo contributivo anche in assenza di esercizio continuativo della professione, aveva escluso che le attività svolte dal professionista fossero riconducibili alla professione di geometra e aveva valorizzato la prova testimoniale per escludere la continuità dell'attività professionale. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della normativa di settore e dell'art. 38 Cost. per avere il giudice d'appello ritenuto illegittimo l'art. 5 dello Statuto; (2) falsa applicazione delle norme sulla professione di geometra e sull'onere della prova per avere escluso che le attività considerate fossero professionali; (3) falsa applicazione delle norme richiamate per avere attribuito rilievo alla produzione di reddito, mentre la cartella riguardava la contribuzione minima; (4) violazione delle norme statutarie e delle delibere della Cassa in tema di prova contraria, per non avere considerato le modalità previste per dimostrare il mancato svolgimento dell'attività professionale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi alla luce del proprio più recente orientamento secondo cui è legittimo l'obbligo di contribuzione minima e di iscrizione alla Cassa per gli iscritti all'albo dei geometri anche in caso di attività saltuaria od occasionale, con irrilevanza della mancata produzione di reddito o dell'iscrizione ad altra forma previdenziale; ha anche rilevato che il giudice di merito non aveva compiuto l'accertamento in fatto sull'eventuale svolgimento, anche occasionale, di prestazioni professionali tramite la carica societaria e l'impresa individuale dell'opponente. Il quarto motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi richiamati, in particolare sull'obbligo contributivo minimo degli iscritti all'albo dei geometri anche in presenza di attività professionale saltuaria o occasionale e sulla necessità di un corretto accertamento in fatto delle attività concretamente svolte dal professionista.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 509/1994

    La Corte lo richiama quale base dell'autonomia regolamentare della Cassa, ma afferma che tale autonomia non esclude la legittimità di previsioni statutarie che impongano la contribuzione minima anche in caso di attività saltuaria o occasionale.

  • l. n. 335/1995

    Richiamata nel quadro delle fonti che regolano la previdenza privatizzata e l'autonomia degli enti previdenziali di categoria.

  • d.lgs. n. 103/1996

    Richiamato come disposizione di sistema in materia di previdenza dei professionisti.

  • d.lgs. n. 296/2006

    Richiamato tra le norme di raccordo che disciplinano il regime previdenziale degli enti privatizzati.

  • l. n. 147/2013

    Richiamata nel novero delle disposizioni in materia previdenziale applicabili al caso.

  • l. n. 37/1967

    Richiamata quale norma che disciplina la professione e l'iscrizione di categoria del geometra.

  • l. n. 773/1982

    Richiamata per individuare i presupposti normativi dell'iscrizione e della contribuzione alla Cassa dei geometri.

  • Statuto della Cassa italiana previdenza assistenza geometri liberi professionisti

    La Corte di cassazione ne ribadisce la legittimità, nella parte in cui prevede l'obbligo di iscrizione e contribuzione minima anche per l'attività esercitata in modo saltuario o occasionale dagli iscritti all'albo.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale nel motivo di ricorso volto a contestare la disciplina statutaria della Cassa.

  • R.D. n. 274/1929

    Richiamato per la definizione delle attività rientranti nella professione di geometra.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova e prova contraria circa il mancato svolgimento dell'attività professionale.

  • Delibera Cassa n. 2/03

    approvata con D.M. 24.3.2003

    Richiamata dal ricorrente come fonte delle modalità di prova contraria del mancato esercizio professionale.

  • Delibera Cassa n. 123/09

    approvata con D.M. 14.7.2009

    Richiamata dal ricorrente come fonte delle modalità di prova contraria del mancato esercizio professionale.

Massime di principio

  • Per gli iscritti all'albo dei geometri, l'obbligo di iscrizione alla Cassa e di versamento del contributo minimo può sussistere anche quando l'attività professionale sia svolta in forma saltuaria o occasionale, senza che rilevino la mancata produzione di reddito o l'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
  • La legittimità della disciplina statutaria della Cassa va valutata alla luce dell'autonomia riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati, che può estendersi alla previsione di obblighi contributivi minimi coerenti con l'iscrizione all'albo professionale.
  • Ai fini dell'assoggettamento a contribuzione non è decisivo il solo numero degli atti professionali compiuti, dovendo il giudice accertare se anche pochi atti o attività connesse a cariche o a impresa individuale siano riconducibili, anche solo occasionalmente, all'esercizio della professione.
  • Se la controversia riguarda l'obbligo contributivo minimo, non è corretto escluderlo valorizzando esclusivamente l'assenza di reddito professionale o di continuità piena dell'attività, occorrendo invece verificare il presupposto soggettivo dell'iscrizione e l'eventuale svolgimento, anche non abituale, di attività professionali.
  • La prova contraria circa il mancato esercizio della professione va valutata in modo coerente con il complessivo accertamento di fatto richiesto dalla disciplina previdenziale di categoria, senza limitarsi a schemi probatori che escludano aprioristicamente gli elementi indiziari o testimoniali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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