Cassazione Penale, Sentenza n. 8540/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il ristoro per le condizioni inumane e degradanti della detenzione subita tra ottobre 2002 e giugno 2004 ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. Sosteneva che quel periodo fosse stato poi considerato come "presofferto" nel provvedimento di esecuzione (5 marzo 2018) che reggeva la detenzione successiva, il che avrebbe dovuto rendere efficace nuovamente (revivescenza) la possibilità di ottenere il ristoro, anche nella forma della riduzione di pena.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di discontinuità temporale tra la precedente esecuzione (2002-2004) e la successiva (iniziata il 10/12/2017), non sia ammessa la riduzione di pena imputabile al titolo in esecuzione per fatti riferibili a una esecuzione ormai cessata. Per detenzioni non continuative l'unico rimedio possibile è il ristoro monetario, ma questo è soggetto al termine decadenziale di sei mesi: decorrente dalla cessazione dello stato di detenzione, ovvero, per le detenzioni anteriori all'entrata in vigore del d.l. n. 92/2014, dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 2, comma 1, dl. n. 92/2014). Poiché l'istanza era proposta oltre il termine semestrale previsto dalla disciplina transitoria, anche il ristoro monetario è decaduto. Il ricorso è quindi infondato e respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 35-ter Ordinamento penitenziario
Prevede il rimedio (riduzione della pena o ristoro monetario) per le condizioni inumane e degradanti della detenzione; la Corte distingue tra possibilità di riduzione della pena (solo se l'esecuzione è continuativa/unificata) e ristoro monetario (per esecuzioni non continuative), soggetto a termine decadenziale di sei mesi.
Decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 (conv. legge 11 agosto 2014), art. 2, comma 1
Disciplina transitoria: per le detenzioni anteriori all'entrata in vigore del d.l. n. 92/2014 il termine decadenziale di sei mesi per chiedere il ristoro decorre dalla data di entrata in vigore del decreto.
Norma che dispone l'obbligo di condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza della Cassazione (ex plurimis: Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso)
Principio consolidato secondo cui la discontinuità tra fasi esecutive esclude che si ottenga una decurtazione di pena imputabile al titolo in esecuzione per violazioni riferibili a una precedente esecuzione già cessata; solo l'esecuzione unificata/cumulo consente la riduzione sulla pena cumulata.
Massime di principio
- Se la detenzione in cui si è subita la violazione è cessata e vi è un'interruzione temporale rispetto alla detenzione attuale, non è possibile ottenere la riduzione della pena in corso per quelle violazioni; al più si può richiedere il ristoro monetario.
- Il ristoro monetario per detenzioni anteriori al 26/06/2014 è soggetto al termine decadenziale di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del dl. n. 92/2014 (art. 2, comma 1); per le detenzioni successive, il termine di sei mesi decorre dalla cessazione dello stato di detenzione.
- Se le esecuzioni sono continue o unificate (es. cumulo di pene in un unico provvedimento), il detenuto può chiedere, fintanto che la detenzione perdura, la riduzione della pena cumulata in relazione al pregiudizio subito.
- La regola della fungibilità impedisce di convertire in crediti di pena eventi passati per ottenere benefici applicabili a condotte o esecuzioni future.
- È fondamentale proporre istanza tempestiva: la decadenza semestrale è stringente e la sua mancata osservanza comporta l'inammissibilità o il rigetto della domanda.
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