Cassazione Penale, Ordinanza n. 19225/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito deducendo, con il primo motivo, vizi in tema di responsabilità concorsuale e di circostanza aggravante della commissione del fatto da parte di più persone riunite. La Corte rileva che tale doglianza si limita a riprodurre le censure già formulate in appello e già disattese dalla corte territoriale, senza una critica specifica e argomentata della decisione impugnata. Con il secondo motivo l'imputato contesta la mancata concessione, nella misura massima, delle circostanze attenuanti generiche. Anche tale censura viene ritenuta non scrutinabile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la motivazione della sentenza di merito è ritenuta immune da evidenti illogicità e sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche non richiedono che il giudice di merito valuti espressamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
In sede di legittimità non è consentito sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze processuali né sindacare la tenuta logica della decisione mediante modelli argomentativi estranei alla sentenza impugnata, quando la motivazione sia non manifestamente illogica.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione delle censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può rivalutare il merito del giudizio né sostituire la propria lettura delle prove a quella compiuta dai giudici di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di confutare singolarmente tutti i dati allegati dalle parti.
- Una motivazione di merito esente da evidenti illogicità impedisce il sindacato di legittimità sulla misura del trattamento sanzionatorio o sul riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19124/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19125/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19126/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19128/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19129/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19130/2026 del 27/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →