Cassazione Penale, Ordinanza n. 09365/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma, resa in sede di rinvio e confermativa della condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Roma. La decisione di merito lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 116 cod. strada, per essere stato sorpreso alla guida di un motoveicolo durante il periodo di lockdown imposto per l'emergenza COVID-19, con patente revocata. Secondo la ricostruzione richiamata nell'ordinanza, dopo la fuga era stato raggiunto e identificato dal personale di polizia giudiziaria, che lo aveva anche arrestato per la condotta di resistenza posta in essere. Con il ricorso si deducevano violazione di legge processuale e vizio di motivazione, contestando in particolare l'identificazione del conducente. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché si trattava di una mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza un confronto puntuale con le ragioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sull'identificazione del conducente fosse non solo già vagliata in appello, ma anche priva di specifica critica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, fondata su una pluralità di elementi: l'avvistamento dell'imputato alla guida, la fuga, il successivo raggiungimento e l'identificazione da parte della polizia giudiziaria, l'assenza di altre persone nel luogo e il singolare abbigliamento del conducente. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale base della responsabilità penale contestata all'imputato, in relazione alla guida con patente revocata.
Richiamato implicitamente tramite i vizi dedotti in ricorso (violazione di legge processuale e vizio di motivazione) come parametro delle censure proponibili in cassazione.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
- La deduzione di violazione di legge o di vizio di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata da una critica puntuale e argomentata delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
- L'identificazione dell'autore della condotta può essere desunta da un quadro indiziario complessivo, purché la motivazione dia conto in modo логico e coerente degli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09242/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09256/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09283/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09288/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09290/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09291/2025 del 06/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →