Cassazione Civile, Ordinanza n. 02445/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La curatela di un fallimento ha chiesto, con ricorso ex art. 391-bis c.p.c., la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, senza però specificare che, poiché la curatela risultava ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento doveva essere disposto in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002. La parte intimata non ha svolto difese. La ricorrente ha sostenuto che la mancata indicazione del beneficiario corretto costituisse mero errore materiale correggibile con il procedimento di cui all'art. 391-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale. Ha rilevato che il provvedimento originario conteneva effettivamente una condanna alle spese, ma ometteva la statuizione necessaria che il pagamento fosse eseguito a favore dello Stato, essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Ha quindi disposto l'inserimento, nel dispositivo dell'ordinanza n. 10291/2025, della frase che precisa che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione sia eseguito a favore dello Stato, lasciando fermo il resto. Non è stata regolata le spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
consente la correzione dell'errore materiale anche nelle pronunce della Corte di cassazione; la correzione può riguardare una statuizione obbligatoria consequenziale o accessoria omessa o formulata inesattamente.
art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
«il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»
quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna della controparte al pagamento delle spese deve essere pronunciata in favore dello Stato, senza discrezionalità del giudice.
art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma richiamata come coerente con il meccanismo previsto dall'art. 133 del medesimo testo unico, con analoga statuizione nel processo penale.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale del procedimento di correzione.
richiamato per gli adempimenti conseguenti alla correzione del provvedimento.
art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione.
Massime di principio
- Quando una parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali deve indicare che il pagamento è eseguito a favore dello Stato, trattandosi di effetto legale necessario e non di scelta discrezionale del giudice.
- L'omessa indicazione del beneficiario corretto delle spese, ove la statuizione sia dovuta per legge e abbia contenuto accessorio predeterminato, integra errore materiale correggibile con il procedimento di cui all'art. 391-bis c.p.c., anche davanti alla Corte di cassazione.
- La correzione dell'errore materiale può essere disposta anche d'ufficio o su istanza di parte quando sia necessario introdurre nel dispositivo una statuizione accessoria obbligatoria omessa.
- Il procedimento di correzione non incide sulla decisione sostanziale di soccombenza e liquidazione delle spese, ma solo sulla corretta intestazione del pagamento nei casi di patrocinio a spese dello Stato.
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