Cassazione Penale, Sentenza n. 21603/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte di appello di Catanzaro con ordinanza del 22/05/2023: il ricorrente deduceva (1) omissione di valutazione preliminare sulla possibile applicazione del vincolo della continuazione tra reati/sentenze che avrebbe potuto evitare la revoca; inoltre sosteneva che la revoca sia stata illegittima perché intervenuta dopo l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen.; (2) violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per non aver accertato se i precedenti ostativi fossero documentalmente noti al giudice che concesse il beneficio e, in subordine, per non avere valutato gli effetti dei provvedimenti di clemenza (amnistia/indulto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo in parte infondato (la mancata valutazione della continuazione non poteva essere imposta d'ufficio al giudice dell'esecuzione quando non era stata invocata dall'interessato) e fondato nella parte decisiva. Ha affermato il principio che la revoca ex art. 168, terzo comma, cod. pen., non può essere eseguita quando, nel frattempo, si è consolidato il beneficio per decorso del termine di probation e si è quindi verificata l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen.; pertanto la revoca pronunciata oltre il quinquennio (per delitto) non poteva essere disposta. Conseguentemente, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen., terzo comma
Consente la revoca della sospensione condizionale quando questa è stata concessa in violazione dei limiti di reiterabilità previsti dall'art. 164; la revoca può essere disposta in cognizione o in esecuzione a condizione che i precedenti ostativi non fossero documentalmente noti al giudice che aveva concesso il beneficio. Tuttavia, non può operare se, nel frattempo, il beneficio si è consolidato e il reato è estinto ai sensi dell'art. 167.
Stabilisce i limiti di reiterabilità per la concessione della sospensione condizionale della pena; la violazione di tali limiti rende la concessione illegittima e suscettibile di revoca secondo l'art. 168, terzo comma, ove ricorrano le condizioni documentali.
Prevede l'estinzione del reato e l'impossibilità di eseguire la pena (principale e accessorie) se decorso il termine di probation senza che siano sopravvenute cause di decadenza; tale effetto è definitivo e impedisce la successiva revoca della sospensione per vizio originario.
Richiamato nel motivo del ricorso in ordine alla necessità di motivazione e all'accertamento preliminare di fatti/documenti rilevanti per la decisione; la Corte ha ritenuto che l'accertamento circa la conoscibilità documentale dei precedenti doveva essere compiuto dal giudice della revoca, ma non poteva supplire il giudice dell'esecuzione sollevando questioni non dedotte dall'interessato.
art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità che la revoca ex art. 168, terzo comma, sia disposta anche in sede di cognizione; la verifica deve includere l'acquisizione del fascicolo del giudizio antecedente per accertare la conoscibilità documentale dei precedenti.
Riferimento agli elementi per la prognosi di non recidiva necessari per concedere la sospensione; la concessione è subordinata a giudizio di meritevolezza prognostica.
art. 27 Cost.
Richiamata per il principio di presunzione di non colpevolezza: per la revoca decadenziale occorre una sentenza irrevocabile che accerti la commissione del nuovo reato.
art. 172 e art. 173 cod. pen. (richiamo art. 172, comma 5)
Evidenziato il profilo della decorrenza della prescrizione quando l'esecuzione è subordinata al verificarsi di una condizione; sottolinea la necessità di certezza giuridica e limiti temporali all'esposizione del condannato all'esecuzione.
Massime di principio
- La revoca ex art. 168, terzo comma, ha natura correttiva rispetto a un vizio originario: può essere applicata solo se, al momento della concessione, il giudice non aveva documentalmente la conoscenza dei precedenti ostativi.
- Se il termine di probation (quinquennio per i delitti, biennio per le contravvenzioni) è decorso senza cause di decadenza e si è quindi verificata l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167, la revoca successiva non può più operare: il beneficio si è consolidato e la pena non è più eseguibile.
- La verifica della continuazione tra reati/sentenze è una questione che il difensore deve prospettare al giudice; il giudice dell'esecuzione non è tenuto a riconoscere d'ufficio la continuazione se la parte non la solleva.
- Per disporre la revoca basata su precedenti non valutati al momento della concessione, è necessario accertare documentalmente che tali precedenti non fossero noti al giudice originario; in mancanza di tale accertamento la revoca è illegittima.
- Non sono rilevanti per la revoca le pendenze non definitive: la revoca decadenziale richiede la certezza della commissione del nuovo reato accertata con sentenza irrevocabile.
- L'ordinamento privilegia la stabilità delle situazioni giuridiche e la certezza del decorso dei termini; pertanto la possibilità di correggere vizi originari è limitata nel tempo e subordinata alla mancata intervenuta estinzione del reato.
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