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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13135/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2010, emesso a seguito di una verifica contabile effettuata presso una società in accomandita semplice della quale la contribuente era socia accomandataria. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, confermando l’accertamento ma escludendo le sanzioni. In appello, la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva rigettato il gravame dell’Ufficio, ritenendo non dimostrata la piena consapevolezza della socia rispetto alla violazione fiscale commessa dalla società e insufficiente la sola colpa ai fini sanzionatori. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., per mancata decisione sul dedotto vizio di ultrapetizione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 472/1997 e 5 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che, ove non sia superata la presunzione di percezione degli utili societari, deve ritenersi provata anche la volontarietà della condotta del socio e la sua colpevolezza ai fini delle sanzioni. La contribuente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, perché ha rilevato d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per difetto di contraddittorio. In materia di accertamenti sui redditi di società di persone e imputazione ai soci, la controversia è inscindibile e richiede la partecipazione di tutti i soci e della società, salvo questioni personali; poiché il contraddittorio non era stato integrato, il procedimento è stato dichiarato nullo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di primo grado, cioè alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia, che dovrà provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    omessa pronuncia; ultrapetizione

    è richiamato come parametro del primo motivo di ricorso, ma la Corte non si pronuncia nel merito perché assorbe tutto la nullità per difetto di contraddittorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per censurare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme tributarie sostanziali.

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    norma richiamata nel secondo motivo per sostenere la responsabilità sanzionatoria del socio in presenza di condotta volontaria e colpevole.

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    norma richiamata per l’unitarietà dell’imputazione dei redditi delle società di persone ai soci, indipendentemente dalla percezione effettiva.

  • art. 14 d.lgs. 546/92

    è la base normativa dell’integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario nel processo tributario.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato per affermare che la rettifica dei redditi delle società di persone e la conseguente imputazione automatica ai soci comportano un accertamento unitario e inscindibile.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all’accertamento dei redditi di società di persone e alla loro imputazione ai soci, la lite ha natura inscindibile perché investe elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria, non una singola posizione debitoria.
  • In tali giudizi sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci interessati, salvo che siano dedotte questioni personali; se il contraddittorio non è integro, il giudizio è affetto da nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando viene accertata una irregolarità contabile societaria e l’Amministrazione emette avvisi nei confronti dei soci, il giudice deve verificare preliminarmente l’integrità del contraddittorio prima di esaminare le censure di merito o quelle sulle sanzioni.
  • La mancata percezione effettiva degli utili non esclude di per sé l’automatica imputazione del reddito ai soci nelle società di persone, ma la decisione non affronta il merito della colpevolezza sanzionatoria perché il processo è stato travolto da un vizio processuale preliminare.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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