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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17659/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha condannati al pagamento della penale di €780.000,00 prevista nel preliminare del 20.7.2010. Sostengono che l'art.13.2 del preliminare dovesse essere qualificato come condizione risolutiva negativa (risoluzione automatica se non fossero state rilasciate le autorizzazioni entro il 30.10.2010), con effetto ex tunc, e non come clausola risolutiva espressa attivabile unilateralmente dalla controparte; denunciano poi presunte errate valutazioni di fatto e omissione di esame di documenti/CTU e chiedono (in Cassazione) la riduzione d'ufficio della penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Capannina S.A.S. e di Montini Antonio. Ha ritenuto inammissibili vari motivi per violazione dei limiti di sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito e per carenza di autosufficienza documentale. Ha confermato che i giudici di merito hanno logicamente motivato la qualificazione dell'art.13.2 come clausola risolutiva espressa attivabile dalla Play Up e che la mancata emissione del permesso nei termini è imputabile alla condotta della promittente venditrice secondo la CTU. Ha inoltre escluso che la Corte di Cassazione potesse ridurre la penale, non essendo tale richiesta stata proposta nei gradi precedenti e non essendo provati i presupposti per la riduzione. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in €200,00 per spese vive e €15.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%) e si è dato atto della possibile applicazione del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13 co.1-quater D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 13.2 del contratto preliminare (20.7.2010)

    in caso di mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie per la costruzione dell'immobile oggetto della presente, entro il 30 ottobre 2010, il presente contratto si intenderà risolto ipso iure con obbligo del promittente di immediata restituzione, a semplice richiesta, di quanto sino ad allora ricevuto, senza maggiorazione alcuna; si precisa che, in tal caso, non produrrà alcun effetto la caparra confirmatoria prevista all'art. 6A

    I giudici di merito l'hanno interpretata come clausola risolutiva espressa (attivabile unilateralmente dalla parte beneficiaria) e non come condizione risolutiva negativa automatica con effetto retroattivo.

  • art. 4.1 del contratto preliminare (clausola penale)

    Stabiliva la penale pari al 20% del prezzo; tale penale è stata ritenuta dovuta e applicata nella misura convenuta (€780.000,00).

  • art. 1381 c.c.

    Norma citata dalla parte come alternativa per ottenere un indennizzo; la Corte ha ritenuto prevalente l'azione per penale, non accogliendo le deduzioni alternative in Cassazione.

  • art. 1384 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla riduzione della penale; la Corte ha osservato che la riduzione deve essere chiesta nei gradi di merito e non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, oltre a rilevare l'assenza di allegazione e prova dei presupposti per la riduzione.

  • art. 1353 c.c.

    Citato dai ricorrenti in tema di efficacia ex tunc della condizione risolutiva negativa; la Corte ha ritenuto irrilevante perché la clausola è stata qualificata come risolutiva espressa.

  • art. 1359 c.c.

    Richiamato in relazione alla finzione di avveramento della condizione quando la mancata avveramento è imputabile alla parte interessata; la Corte ha ritenuto che la CTU e le risultanze dimostrino responsabilità della promittente venditrice e non la sussistenza di una condizione negativa autonoma.

  • art. 1456 c.c.

    Riguarda la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa; la Corte ha infatti osservato che la clausola era attivabile dalla Play Up, la quale però ha scelto l'azione per penale.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per il principio del libero convincimento del giudice del merito nella valutazione delle prove; la Corte di legittimità ha ribadito la limitata sindacabilità in Cassazione delle valutazioni di fatto basate su tali principi.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n.3 e n.5

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili censure che impugnano la valutazione di merito senza dimostrare la violazione di norme di diritto o omessa considerazione di fatto decisivo e non autosufficiente documentalmente.

  • art. 366 c.p.c. comma 1 n.6

    Richiamato con riferimento al requisito di autosufficienza del ricorso in Cassazione: i documenti decisivi devono essere trascritti nel ricorso, cosa non avvenuta dai ricorrenti.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002

    Norma sul contributo unificato aggiuntivo; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale ulteriore contributo a carico dei ricorrenti.

  • D.M. n.147/2022

    Usato per la quantificazione delle spese e dei compensi per il giudizio di legittimità (liquidazione delle spese).

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra condizione risolutiva negativa (evento futuro e incerto che, se avverato, fa perdere efficacia al contratto ex tunc) e clausola risolutiva espressa (facoltà di una parte di dichiarare la risoluzione in caso di inadempimento): la qualificazione dipende dal testo contrattuale e dalle circostanze e, se plausibilmente interpretata dal giudice di merito, non è rimproverabile in Cassazione.
  • La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare liberamente le valutazioni di fatto e di prova motivate dal giudice di merito; il ricorso per cassazione deve dedurre specifiche violazioni di norme di diritto o carenze documentali autosufficienti.
  • Per ottenere la riduzione giudiziale della clausola penale il relativo motivo va prospettato e provato nei gradi di merito; la Cassazione, salvo eccezioni, non esercita per la prima volta tale potere discrezionale.
  • Se si contesta l'omesso esame di documenti o di una CTU in Cassazione, è obbligatorio trascriverne il contenuto nel ricorso (requisito di autosufficienza ex art.366 c.p.c.) e indicarne esattamente la portata decisiva.
  • Quando la mancata emissione di un'autorizzazione dipende dall'azione o omissione della parte contrattuale, l'evento non può essere considerato come condizione negativa imputabile a soggetto terzo; la responsabilità processuale e tecnica (anche attraverso CTU) è centrale per la qualificazione dell'evento.
  • Le parti che vogliono far valere l'efficacia automatica di una condizione risolutiva devono dimostrare che la clausola abbia il contenuto e l'effetto di condizione negativa; in presenza di interpretazioni possibili il giudice di merito può scegliere l'interpretazione più coerente con il testo e le prove.
  • Le spese di Cassazione e i contributi unificati possono essere ulteriormente aggravati in presenza di requisiti di legge (es. DPR 115/2002), pertanto anche il profilo processuale di ammissibilità e onerosità va valutato preventivamente.

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