Cassazione Civile, Ordinanza n. 29144/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio ha attribuito alla società di fatto una redditività d'impresa derivante dall'esercizio in comune di un'attività imprenditoriale da parte di due coniugi, ritenuti soci di fatto. La CTP aveva annullato l'atto, mentre la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione ritenendo integrati indici di una gestione collettiva dell'impresa, con apporto di mezzi, lavoro e risorse da parte di entrambi. In cassazione la società ha proposto tre motivi, ma dal testo dell'ordinanza emerge che la questione decisiva esaminata d'ufficio è stata quella del litisconsorzio necessario tra società e soci nei giudizi tributari aventi ad oggetto l'unitario accertamento del reddito di società di persone o assimilate. La Corte ha rilevato che sulla medesima questione pendevano anche altri ricorsi tra gli stessi soggetti, definiti in modo non uniforme da diverse sezioni della CTR, e ha richiamato i principi sul simultaneus processus e sull'integrazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e, conseguentemente, anche della sentenza di primo grado, rilevando la violazione del litisconsorzio necessario originario tra la società e i soci nel giudizio tributario avente a oggetto l'accertamento unitario del reddito. Ha quindi rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Avellino perché provveda all'integrazione del contraddittorio, regolando anche le spese del giudizio di legittimità. La cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, perché ha ritenuto preliminare e assorbente il vizio processuale.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
nei giudizi tributari che coinvolgono litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio; la mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
se più ricorsi identici pendono dinanzi alla stessa commissione, la riunione è obbligatoria in presenza di litisconsorzio necessario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 1
l'inderogabilità della competenza territoriale non impedisce, nel caso di litisconsorzio necessario, la concentrazione del giudizio secondo il criterio del primo ricorso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59
la commissione tributaria regionale deve rimettere la causa al primo giudice quando nel primo grado il contraddittorio non sia stato regolarmente costituito o integrato.
art. 111 Cost.
la tutela del giusto processo e della ragionevole durata giustifica le regole sulla concentrazione dei giudizi e sulla prevenzione di inutili duplicazioni processuali.
art. 6 CEDU
richiamato per fondare il principio della ragionevole durata del processo e la necessità di evitare formalismi inutili quando non sia in discussione il contraddittorio effettivo.
art. 13 CEDU
richiamato in collegamento con la tutela effettiva del processo e la ragionevole durata.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
l'unitarietà dell'accertamento del reddito delle società di persone e l'automatica imputazione ai soci rendono inscindibile la controversia nei confronti di società e soci.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie che riguardano l'accertamento unitario del reddito di una società di persone o di un soggetto assimilato, la lite è inscindibile tra società e soci, salvo che siano dedotte questioni personali riferite a uno solo di essi.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari comporta nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e impone l'integrazione del contraddittorio.
- Se più giudizi identici pendono tra gli stessi soggetti e sono tutti davanti allo stesso giudice, la riunione dei processi diventa doverosa per assicurare il simultaneus processus e la coerenza delle decisioni.
- Quando invece alcuni giudizi siano stati definiti separatamente in contrasto tra loro, il giudice di legittimità non può sanare il vizio con una mera riunione, ma deve far valere la regola processuale che impone la rimessione al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
- La tutela del contraddittorio e del giusto processo prevale sull'esigenza di evitare duplicazioni solo quando l'unità della lite sia già pienamente ricomponibile senza comprimere i diritti partecipativi di tutti i soggetti interessati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28996/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29013/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29014/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29015/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29016/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29017/2021 del 20/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →