Cassazione Penale, Sentenza n. 20488/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava la condanna per più delitti di appropriazione indebita aggravata (gestione condomini), riferiti a fatti commessi tra il 1/3/2013 e il 9/11/2019. Il ricorrente denunciava: (i) vizi esiziali di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che non sarebbe stata dimostrata l'effettiva appropriazione delle somme e lamentando l'assenza di prova contabile/perizia; (ii) violazione di legge e vizio nella comparazione delle circostanze (equivalenza tra aggravanti e attenuanti) con conseguente eccessiva gravità della pena; (iii) errata applicazione della legge penale perché non sarebbe stata riconosciuta l'estinzione per prescrizione dei reati commessi sino al 26/4/2016, deducendo che la prescrizione (6 anni più un quarto per interruzione) sarebbe maturata prima della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (a) i rilievi sulla valutazione delle prove attengono al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità salvo macroscopica illogicità, che qui non risulta; (b) la Corte territoriale aveva ampiamente motivato la responsabilità del ricorrente e la mancata necessità di una perizia, avendo fatto riferimento ai conteggi dei nuovi amministratori; (c) la comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale del merito e non impugnabile in cassazione salvo evidente arbitrarietà; (d) quanto alla prescrizione, la consumazione dell'appropriazione perpetrata dall'amministratore è stata ritenuta al momento del rendiconto finale o, più concretamente nel caso di specie, alla data (settembre 2019) in cui l'imputato rifiutò la consegna di denaro e documenti: da quella data decorrono i termini di prescrizione, che non erano estinti alla data della sentenza d'appello; (e) la Corte ha preso atto della pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il limite minimo della pena detentiva ma ha ritenuto comunque congrua la pena base fissata in 2 anni e 2 mesi di reclusione; (f) il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina le modalità di esposizione dei motivi di impugnazione in cassazione; richiamata in relazione alla struttura del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Individua i motivi di cassazione utilizzabili (violazione di legge e vizio di motivazione/travisamento della prova); la Corte ha ritenuto che i motivi proposti attengono alla rivalutazione del merito e non alla verifica di macroscopici vizi logico-giuridici.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che riguarda l'inammissibilità per carenza della devoluzione su questioni di merito non dedotte in appello; applicata per dichiarare inammissibile il motivo relativo alla disciplina della continuazione e al calcolo della pena quando non era stato proposto nei gradi di merito.
Contiene criteri per la determinazione della pena e per valorizzare le circostanze attenuanti nel bilanciamento; la Corte ha richiamato tale norma come riferimento legittimo per il giudizio di comparazione delle circostanze.
Prevede l'attenuante 'equivalente' per il comportamento successivo al fatto; la Corte ha ritenuto riconoscibile l'attenuante generica ma non prevalente sulle aggravanti.
Disciplina il confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha affermato la discrezionalità del giudice di merito in tale bilanciamento.
art. 157, 160 e 161 cod. proc. pen.
Norme che regolano l'interruzione e gli effetti processuali sulla prescrizione; richiamate per spiegare il calcolo della prescrizione e l'effetto dell'atto di esercizio dell'azione penale.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Regola i motivi nuovi in cassazione; richiamata per sottolineare l'assenza di nuovi motivi o memorie utili alla causa del ricorrente.
Consente la condanna alle spese e l'ammenda nel caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Richiamato nella giurisprudenza di legittimità citata: tratta dell'effetto estintivo della prescrizione; utilizzo per chiarire i limiti nel proporre come unico motivo in cassazione l'intervenuta prescrizione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 46 del 22/03/2024
Dichiarata l'illegittimità della parte della norma che fissava il limite minimo della pena detentiva per l'appropriazione indebita; la Corte di Cassazione ne ha preso atto ma ha ritenuto congrua la pena inflitta.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai criteri per la liquidazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è permessa la rivalutazione globale del materiale probatorio: i rilievi che chiedono una diversa lettura degli elementi di fatto sono inammissibili salvo macroscopica illogicità o travisamento evidente.
- La determinazione della data di consumazione dell'appropriazione indebita commessa da un amministratore coincide, in genere, con il rendiconto finale o con il momento in cui il detentore manifesta la volontà di trattenere il bene 'uti dominus' (es. rifiuto di restituire denaro/documenti); da tale data decorrono i termini di prescrizione.
- La comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata e non arbitraria.
- Se in sede di appello non sono dedotte specifiche doglianze su aspetti di imputazione, consumazione o calcolo della pena, tali questioni possono essere precluse in cassazione per difetto di devoluzione.
- Il decorso del tempo tra la decisione impugnata e l'esercizio di un ricorso dichiarato inammissibile non rileva ai fini della prescrizione, mentre rileva se l'impugnazione è valida e tempestiva.
- Eventuali interventi della Corte costituzionale che incidono su limiti edittali vanno considerati dal giudice, ma non necessariamente comportano l'automatica riforma della pena se la motivazione di merito resta congrua.
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