Sentenza n. 3970/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida ex art. 120 CDS emesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – Ufficio della Motorizzazione di Milano – prot. -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 19/10/2022; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, anche allo stato non conosciuti ivi compreso per quanto occorra dell’ostativo al rilascio emanato dal Prefetto e richiamato nel provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio della patente di guida di categoria A2 per asserita mancanza dei requisiti morali ex art. 120, comma 1, del codice della strada
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Motorizzazione Civile di Milano, sostenendo, con il primo motivo, l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 120 del codice della strada, anche in considerazione del fatto che le condanne riportate risalivano al periodo in cui era minorenne e dell'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria, insufficienza della motivazione ed eccesso di potere, contestando che la Motorizzazione si fosse limitata a richiamare un motivo ostativo inserito dalla Prefettura nel sistema informatico, senza indicare quale requisito morale fosse mancante, senza esplicitare le ragioni concrete del diniego e senza svolgere un'autonoma verifica sulla natura, sul contenuto e sull'attualità dell'ostacolo. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo il Collegio, il diniego fondato sull'art. 120, comma 1, del codice della strada deriva dall'accertamento vincolato dell'esistenza di una ragione ostativa: in presenza del motivo ostativo l'amministrazione non dispone di margini valutativi e deve negare il titolo. Tuttavia, la natura vincolata del potere non determina da sola la giurisdizione amministrativa. Occorre verificare se il potere sia esercitato in preminente interesse pubblico oppure nell'interesse del privato. L'accertamento dei requisiti morali ex comma 1 è stato ritenuto finalizzato essenzialmente a consentire l'esercizio del diritto soggettivo alla circolazione e non alla tutela della sicurezza della circolazione, che attiene invece alla diversa verifica dell'idoneità e delle abilità tecniche alla guida. Ne consegue che la posizione dell'interessato è qualificabile come diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha distinto tale fattispecie dalla revoca della patente per sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi e dal rilascio successivo a una precedente revoca, nei quali ha riconosciuto la presenza di un potere amministrativo in senso stretto della Prefettura posto a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il ricorrente può riproporre la domanda davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.; le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 120, comma 1, d.lgs. 285/1992
Non possono conseguire la patente di guida [...] i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione [...] le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico.
La disposizione introduce una preclusione vincolata al rilascio della patente quando ricorra una delle ragioni ostative previste; la controversia relativa all'accertamento di tali requisiti incide su un diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione ordinaria.
art. 103 Cost.
Il riparto di giurisdizione amministrativa si fonda sulla tutela degli interessi legittimi e, nelle materie di giurisdizione esclusiva, dei diritti soggettivi.
art. 7 c.p.a.
La giurisdizione amministrativa sussiste quando la controversia riguarda un interesse legittimo o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, un diritto soggettivo; la qualificazione dipende dalla posizione sostanziale dedotta e dalla natura del potere esercitato.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze e salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
art. 16 Cost.
La patente è considerata strumentale all'esercizio della libertà di circolazione; ciò concorre a qualificare la posizione dell'aspirante come diritto soggettivo nella controversia relativa ai requisiti morali ex art. 120, comma 1, del codice della strada.
art. 120, comma 2, d.lgs. 285/1992
La controversia sulla revoca della patente per sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi è distinta da quella sul mancato rilascio ex comma 1 e può ricadere nella giurisdizione amministrativa quando esercitata una funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
art. 120, comma 3, d.lgs. 285/1992
Il rilascio successivo a una precedente revoca, subordinato al nulla osta prefettizio, è distinto dal diniego ex comma 1 e coinvolge un potere amministrativo in senso stretto della Prefettura.
Massime di principio
- La controversia sul diniego della patente fondato sull'accertata mancanza dei requisiti morali previsti dall'art. 120, comma 1, del codice della strada appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché l'accertamento è vincolato e il potere è esercitato prevalentemente nell'interesse dell'aspirante al titolo, la cui posizione è un diritto soggettivo.
- La natura vincolata del provvedimento non determina, da sola, il riparto di giurisdizione: occorre stabilire se il vincolo sia posto prevalentemente a tutela di un interesse pubblico, tale da configurare un potere amministrativo in senso stretto, oppure dell'interesse privato, con conseguente configurabilità di un diritto soggettivo.
- L'accertamento dei requisiti morali per il primo rilascio della patente è distinto dalla verifica dell'idoneità tecnica alla guida: il primo non è diretto, secondo la decisione, a tutelare la sicurezza del traffico mediante una valutazione dell'incapacità tecnica o della pericolosità dell'istante.
- La revoca della patente per sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi e il rilascio successivo a una precedente revoca, subordinato al nulla osta prefettizio, costituiscono fattispecie diverse dal diniego iniziale ex art. 120, comma 1, e possono coinvolgere un potere amministrativo in senso stretto posto a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, alle condizioni previste dall'art. 11, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 1663/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 124/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 125/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 126/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 127/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 128/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →