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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17151/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce da una vicenda di intestazioni fiduciarie a catena aventi ad oggetto le quote di una società a responsabilità limitata. La parte attrice ha chiesto l'accertamento che una quota pari al 25% del capitale sociale le appartenesse sostanzialmente dal gennaio 2006, la condanna dei convenuti alla consegna di tale quota e alla restituzione degli utili percepiti, oltre, in subordine, al risarcimento del danno per la violazione del pactum fiduciae. La corte d'appello ha rigettato le domande ritenendo, da un lato, che l'attrice non fosse socia diretta della società e che il trasferimento finale della quota agli altri fratelli non le attribuisse comunque la titolarità richiesta; dall'altro, che il risarcimento non fosse azionabile contro i fratelli perché la fiduciaria finale era un diverso soggetto interposto. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dei principi di buona fede e divieto di abuso del diritto per omessa decisione sostanziale sulla domanda di accertamento dell'intestazione fiduciaria plurima; violazione degli artt. 1218 e 2384 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., oltre omesso esame di fatti decisivi, per il mancato esame della domanda risarcitoria e per una motivazione contraddittoria; nonché violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per il diniego di ammissione delle prove orali ritenute irrilevanti.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi due motivi nei limiti indicati, assorbendo il terzo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale fosse intrinsecamente contraddittoria: correttamente era stato escluso l'accoglimento della domanda di ritrasferimento della quota, perché la domanda era stata interpretata come non accompagnata da una specifica azione caducatoria del titolo di trasferimento finale; invece, era errato il rigetto della domanda risarcitoria, poiché, una volta accertata la violazione del pactum fiduciae e il ritrasferimento indebito della quota agli altri soggetti, la domanda di risarcimento doveva comunque essere esaminata, senza che fosse ostativa la mancata evocazione in giudizio dell'ultimo fiduciario inadempiente, trattandosi di responsabilità solidale con litisconsorzio facoltativo. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare la domanda risarcitoria e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro per denunciare omessa pronuncia; la Corte osserva che la censura sull'interpretazione della domanda non è stata adeguatamente proposta nei termini richiesti.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai motivi di ricorso, ma non risulta decisivo per l'esito finale; la Cassazione concentra il rilievo sul vizio motivazionale e sulla mancata delibazione della domanda risarcitoria.

  • art. 132 c.p.c.

    pur non formalmente evocato nei motivi, la Corte ravvisa una motivazione intrinsecamente contraddittoria assimilabile al vizio di motivazione apparente/incomprensibile.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato a fondamento della domanda risarcitoria per inadempimento del pactum fiduciae.

  • art. 2384 c.c.

    richiamato nel ricorso, ma la decisione si concentra sulla struttura dell'intestazione fiduciaria e non sulla disciplina degli amministratori.

  • art. 2055 c.c.

    la responsabilità solidale consente di agire contro uno o più condebitori; la mancata chiamata in causa dell'ultimo fiduciario non impedisce l'esame della domanda risarcitoria contro gli altri concorrenti nell'illecito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nella parte dedicata ai principi generali sull'onere di allegazione e prova dell'interpretazione della domanda e dei fatti costitutivi.

  • art. 366 c.p.c.

    evocato per sottolineare che il ricorso riportava il contenuto delle domande formulate in giudizio.

Massime di principio

  • Nel negozio fiduciario su partecipazioni sociali è ammissibile una catena di intestazioni fiduciarie a soggetti diversi, persone fisiche o giuridiche, purché sia provata la riferibilità finale della partecipazione al fiduciante originario.
  • L'intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali configura un'operazione unitaria a causa concreta propria, volta alla spersonalizzazione della proprietà e alla realizzazione dell'interesse del fiduciante; la tutela va ricostruita sul significato complessivo dell'operazione economico-giuridica.
  • Il fiduciario è titolare formale della partecipazione, ma è obbligato a riversare al fiduciante gli utili e a rispettare il pactum fiduciae; la sua inosservanza integra inadempimento, con conseguenze risarcitorie.
  • Il patto fiduciario avente ad oggetto quote o azioni sociali è a forma libera e non richiede, di regola, forma scritta ad substantiam o ad probationem, anche se la società detiene immobili.
  • La domanda risarcitoria fondata sulla violazione del pactum fiduciae deve essere esaminata anche se non è stata convenuta in giudizio l'ultima figura fiduciaria, poiché la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. non richiede litisconsorzio necessario e il creditore può agire contro uno solo dei concorrenti nell'illecito.
  • L'interpretazione della domanda giudiziale e degli atti di autonomia privata è accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente dedotti o per vizio motivazionale nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MateriePartecipazioni socialiMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiSocietarioContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaAbuso del dirittoOnere della provaRisoluzione del contrattoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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