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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13330/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che ha annullato le decisioni del GIP di Lucca e ha applicato la custodia cautelare in carcere. I motivi di cassazione contestano: (1) la ritenuta attualità del pericolo di inquinamento probatorio ex art. 274 lett. a) c.p.p., sostenendo che le violazioni contestate erano riferite agli arresti domiciliari e non alla successiva misura meno afflittiva dell'obbligo di presentazione, e che non esiste alcuna richiesta concreta di incidente probatorio; (2) la sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato ex art. 274 lett. c) c.p.p., denunciando un vizio valutativo e il mancato esame delle dichiarazioni difensive rese ex art. 391 bis c.p.p.; (3) la sproporzione e l'inidoneità della misura carceraria rispetto a misure alternative ex artt. 275, 276 e 299 c.p.p., deducendo l'assenza di elementi a supporto della prognosi di inadempimento degli obblighi cautelari e sottolineando che le violazioni risalgono a periodo relativo agli arresti domiciliari già sostituiti.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso; lo ritiene infondato. Conferma che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato la sussistenza delle esigenze cautelari e l'attualità dei pericoli di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato, valorizzando la gravità del fatto, le modalità commissive, le plurime violazioni delle prescrizioni (anche comunicazioni eludenti il divieto) e il concreto rischio di condizionamento di persone vulnerabili. La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità (non può rivedere il merito o riconsiderare la prova) e giudica motivati l'aggravamento ex art. 276 c.p.p. e l'applicazione della custodia cautelare in carcere ex art. 299 c.p.p.. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone la trasmissione di un estratto del provvedimento al pubblico ministero per l'esecuzione della custodia.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello cautelare al Tribunale del riesame; richiamata come procedimento con cui sono stati impugnati i provvedimenti del GIP.

  • art. 56, art. 61 comma 1 n. 5, art. 575 cod. pen.

    Norme penalistiche relative alla qualificazione del reato contestato (tentato omicidio aggravato) e alle circostanze aggravanti richiamate nell'imputazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola la nozione di gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che il controllo di legittimità non sostituisce il giudizio di merito sulla gravità indiziaria, ma verifica la motivazione e l'adeguatezza argomentativa del provvedimento.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Individua le esigenze cautelari: a) pericolo di inquinamento probatorio; c) pericolo di reiterazione. La Corte conferma che tali esigenze devono essere valutate nella loro attualità e che violazioni pregresse della misura, modalità del fatto e contesto personale possono fondare la sussistenza del pericolo attuale.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare; la Corte ha ritenuto motivata la scelta della custodia quando misure meno afflittive erano state violate.

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Consente l'aggravamento della misura cautelare; la Corte ha ritenuto legittima la richiesta del PM anche se riferita a violazioni commesse con precedente misura, posto che la norma non pone limiti temporali alla richiesta e considera rilevanti le violazioni commesse.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Regola l'applicazione della custodia cautelare in carcere; la Corte ha ritenuto soddisfatti i presupposti per l'applicazione quando sussistono gravi esigenze di tutela della prova e del pericolo di reiterazione.

  • art. 391 bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le indagini difensive e le dichiarazioni rese dall'indagato; la Corte osserva che la valutazione del Tribunale non è viziata dal mancato esame puntuale di ogni dichiarazione difensiva, posto che il sindacato di legittimità è limitato.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria); il ricorso ha invocato tali censure ma la Corte ha ritenuto infondate le denunce.

  • art. 43 d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221

    Norma sulla sospensione dall'esercizio della professione sanitaria in relazione a misure detentive; la revoca della sospensione è stata valutata nel contesto ma non ritenuta risolutiva rispetto alle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • La sussistenza di violazioni di una misura cautelare anche se commesse durante una precedente misura (es. arresti domiciliari) può legittimare un aggravamento successivo: non è requisito che le violazioni siano avvenute durante l'ultima misura applicata.
  • Il requisito di attualità delle esigenze cautelari va valutato nella sua globalità e con riferimento al rischio concreto e presente di inquinamento probatorio o di reiterazione; il decorso del tempo dal fatto non è di per sé sufficiente ad escludere tali esigenze.
  • Il Pubblico Ministero non è vincolato a un termine temporale per chiedere l'aggravamento della misura; legittimamente può attendere operazioni investigative (es. intercettazioni) per non comprometterne l'esito.
  • In tema di misure cautelari la Corte di legittimità ha limiti: non rivede il merito probatorio né sostituisce la valutazione del giudice di merito, ma controlla la correttezza giuridica, la presenza di ragioni giustificative e l'assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione.
  • La tutela delle persone vulnerabili e la necessità di preservare la genuinità delle prove (anche in prospettiva processuale futura) possono costituire elemento decisivo nella valutazione del pericolo di inquinamento probatorio.
  • La violazione ripetuta o rilevante delle prescrizioni cautelari riduce la percorribilità di misure meno afflittive qualora ricorra un concreto pericolo di reiterazione o di condizionamento delle prove.

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