Cassazione Penale, Sentenza n. 35436/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il sig. Pierluigi Tranquilli ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di riesame avverso il decreto del GIP del Tribunale di Tivoli (14/09/2022) con cui era stato disposto il sequestro preventivo dello stabilimento della società "Vini Tranquilli S.r.l." e dei beni ivi presenti. Il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione e vizio di motivazione sulla sua legittimazione a proporre il riesame; 2) omessa notificazione all'organo rappresentativo della società dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale; 3) violazione dell'art. 44 r.d.l. n. 2033/1925; 4) violazione dei principi di proporzionalità, pertinenzialità, adeguatezza, gradualità e attualità della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente, in quanto persona fisica, non fosse titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva lesa dal sequestro dei beni, i quali appartenevano alla società; quindi mancava un interesse concreto e attuale all'impugnazione, requisito necessario oltre alla legittimazione formale. La Corte ha inoltre rilevato l'assenza di procura speciale che consentisse al difensore di agire per un terzo interessato, richiamando la regola che il terzo con interesse civilistico deve stare in giudizio mediante difensore munito di procura speciale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, fissata in Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Individua i soggetti cui la legge attribuisce il diritto di proporre il riesame; la legittimazione formale non coincide automaticamente con l'interesse concreto ad impugnare
Stabilisce che il diritto di impugnazione spetta solo a chi la legge espressamente lo conferisce (comma 3) e richiede che vi sia un interesse concreto e attuale all'impugnazione (comma 4), distinguendo legittimazione e interesse
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse
Richiamato per la regola che i terzi interessati a questioni patrimoniali devono stare in giudizio tramite difensore munito di procura speciale, obbligo esteso analogicamente ai terzi che impugnano misure reali
Consente l'addebito delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, specialmente se imputabile a colpa del ricorrente
art. 44 r.d.l. n. 2033/1925
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata; la Corte non ha ritenuto che la violazione allegata fosse idonea a determinare l'ammissibilità del ricorso per mancanza di interesse concreto
artt. 81, 110, 515, 517-bis cod. pen.; art. 5 lett. d) e g), 6 legge n. 283/1962; art. 56 cod. pen.
Articoli del codice penale e della legge sanitaria richiamati nel decreto di sequestro come fattispecie di reato per cui è stato disposto il sequestro preventivo dei beni societari; costituiscono il fondamento sostanziale della misura cautelare
Massime di principio
- La legittimazione formale ad impugnare non basta: occorre un interesse concreto e attuale correlato a un vantaggio pratico derivante dall'annullamento del provvedimento impugnato
- Chi agisce come terzo interessato circa beni sottoposti a sequestro deve dimostrare un interesse civilistico reale e stare in giudizio tramite difensore munito di procura speciale secondo art. 100 c.p.p.
- Se il sequestro riguarda beni societari, è la società (o il suo legale rappresentante debitamente investito dei poteri) il soggetto tipicamente legittimato a impugnare; il singolo socio o gestore deve provare una posizione giuridica direttamente lesaa
- Per contestare profili di proporzionalità, pertinenzialità o adeguatezza della misura cautelare è necessario fornire elementi concreti che dimostrino l'eccesso o l'insussistenza del presupposto per la misura e l'esistenza di misure alternative
- Prima di proporre ricorso in Cassazione verificare sempre: titolarità dei beni, qualifica e poteri del rappresentante, procura speciale se si agisce per conto di terzi, e sussistenza di un interesse concreto all'impugnazione
- L'omessa attenzione ai requisiti di ammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso ma anche l'addebito delle spese e, potenzialmente, il versamento alla Cassa delle ammende; pertantó valutare preliminarmente la fondatezza formale del ricorso
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