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Ordinanza

Ordinanza n. 490/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota prot. m.dg.n.GDAP.24/12/2025.0569526.U del 24/12/2025 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione generale del Personale, Divisione I-Corpo di Polizia Penitenziaria,a firma del Direttore Alessandro Salvemini, notificata in pari data, avente ad oggetto” Sostituto Commissario Di Nuzzo Massimo, matr. N.120553. Richiesta nulla 2 osta al trasferimento per mobilità volontaria ex art. 30 Dlgs 165/2001”. nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali ugualmente lesivi degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota del Ministero della Giustizia recante diniego del nulla osta al trasferimento per mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il dipendente della Polizia Penitenziaria ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la nota con cui il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha negato il nulla osta richiesto per il trasferimento mediante mobilità volontaria presso altra amministrazione. La pretesa era fondata sull’applicazione dell’art. 30 d.lgs. 165/2001. Il ricorrente ha inoltre impugnato gli atti preordinati, connessi e consequenziali, deducendo l’illegittimità del diniego e chiedendo la tutela cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Nel testo non sono specificati ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che l’art. 30 d.lgs. 165/2001 disciplini il passaggio diretto tra amministrazioni con riferimento ai dipendenti pubblici contrattualizzati, limitando a tale personale l’istituto della mobilità tra amministrazioni. Il personale della Polizia Penitenziaria è invece soggetto a regime di diritto pubblico; per esso, secondo il d.lgs. 443/1992, è previsto l’istituto del comando presso altra amministrazione, ma non la mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001. Il Collegio ha inoltre escluso che le ipotesi derogatorie, riferite a esigenze particolari e specifiche, consentano il trasferimento del personale di polizia verso altra amministrazione, essendo ammesse soltanto all’interno della medesima amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. 165/2001

    Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all' articolo 2, comma 2 , appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento

    La disposizione limita l’istituto della mobilità tra amministrazioni al personale pubblico contrattualizzato cui fa riferimento l’art. 2, comma 2, d.lgs. 165/2001.

  • d.lgs. 443/1992

    Per il personale della Polizia Penitenziaria, soggetto a regime di diritto pubblico, prevede l’istituto del comando presso altra amministrazione.

  • art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 151/2001

    Costituisce, secondo l’ordinanza, un’ipotesi derogatoria ammessa in presenza di particolari e specifiche esigenze e, per il personale di polizia, operante soltanto all’interno della stessa amministrazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • L’art. 30 d.lgs. 165/2001 disciplina la mobilità volontaria mediante passaggio diretto tra amministrazioni con riferimento al personale pubblico contrattualizzato e non si applica, in via generale, al personale appartenente ai corpi di polizia soggetto a regime di diritto pubblico.
  • Per il personale della Polizia Penitenziaria, il passaggio presso altra amministrazione non può essere ottenuto mediante la mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001; l’istituto previsto dal d.lgs. 443/1992 è il comando presso altra amministrazione.
  • Le disposizioni derogatorie che consentono trasferimenti del personale di polizia per particolari e specifiche esigenze, quale l’art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 151/2001, operano soltanto nell’ambito della medesima amministrazione, salvo diversa espressa previsione normativa.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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