Cassazione Civile, Ordinanza n. 15850/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio in cui era stata pronunciata, in appello, la declaratoria di inammissibilità dell’appello principale di alcune amministrazioni e della declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale proposto dagli eredi di una parte deceduta durante il primo grado. La Corte di cassazione, con ordinanza precedente, aveva ritenuto tardivo l’appello incidentale perché proposto soltanto nella comparsa depositata dopo la riassunzione, affermando che, per effetto dell’ultrattività del mandato alla lite, il difensore della parte deceduta avrebbe dovuto costituirsi tempestivamente e proporre l’impugnazione nel termine di legge. Con il ricorso per revocazione gli eredi hanno dedotto: 1) errore di fatto, sostenendo che la Corte non avrebbe considerato la dichiarazione del decesso resa dal difensore alla prima udienza, né la dichiarazione contenuta nella comparsa di costituzione dei coeredi, né la tempestiva proposizione dell’appello incidentale; 2) mancata considerazione del mutamento giurisprudenziale sul principio di ultrattività del mandato e conseguente necessità di rimessione in termini, invocando gli artt. 153 e 294 c.p.c. e i principi sull’overruling.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di fatto revocatorio, perché la ricostruzione del fatto processuale operata nell’ordinanza impugnata coincideva con quella prospettata dai ricorrenti: la censura investiva non la percezione dei fatti, ma la loro qualificazione giuridica e l’applicazione degli artt. 300 e 343 c.p.c. Inoltre ha escluso che potesse essere fatta valere in revocazione la dedotta mancata applicazione dei principi sull’overruling, trattandosi comunque di questione di diritto e non di errore percettivo; ha anche osservato che il mutamento giurisprudenziale invocato non integrava comunque un overruling scusabile, perché non sopravvenuto al processo e non privo di precedenti segnali contrastanti. Non è stata liquidata alcuna spesa per mancata costituzione degli intimati; è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
termine di cui all'art. 343, primo comma, cod. proc. civ.
l’appello incidentale doveva essere proposto tempestivamente entro il termine previsto, e la preclusione maturata prima della dichiarazione del decesso non poteva essere superata dalla successiva comparsa.
disciplina l’interruzione del processo; la sua applicazione, nel caso concreto, non poteva essere riesaminata in revocazione perché la doglianza investiva la qualificazione giuridica dei fatti ricostruiti dalla Corte.
la rimessione in termini non è utilizzabile per censurare in revocazione un preteso errore di diritto; l’overruling può rilevare solo in presenza dei relativi presupposti, non ravvisati nel caso.
richiamato dai ricorrenti in tema di effetti dell’evento interruttivo e della possibilità di recuperare il termine, ma la Corte ha escluso che la questione fosse deducibile come errore revocatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
riconosciuti i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione immediatamente riscontrabile tra decisione e atti, non essendo sufficiente una contestazione della valutazione giuridica o della sussunzione della fattispecie.
- Non può essere proposta revocazione quando la censura, pur formulata come errore di fatto, mira in realtà a contestare l’interpretazione o l’applicazione di norme processuali.
- La revocazione non è il rimedio per far valere un asserito errore di diritto derivante da una ricostruzione giuridica non condivisa o da una diversa lettura di precedenti giurisprudenziali.
- In tema di ultrattività del mandato alla lite, la mancata dichiarazione dell’evento interruttivo non consente di aggirare le preclusioni già maturate; la parte deve rispettare i termini di impugnazione ove il difensore resti legittimato a ricevere la notificazione dell’atto.
- Il mutamento di giurisprudenza può integrare overruling rilevante solo se realmente imprevedibile e sopravvenuto in modo tale da incidere sull’affidamento della parte; non quando esistano già precedenti contrastanti o il mutamento sia anteriore al comportamento processuale da giustificare.
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