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Sentenza

Sentenza del 12/09/2023 n. 26395 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Richiesta di rimborso dell'imposta di consumo versata sugli acquisti di oli lubrificanti effettuati tra aprile 2010 e dicembre 2011, sostenendo che gli oli erano impiegati per usi esenti (produzione di colle adesive) e che l'imposta era stata pagata per errore

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, sebbene l'esenzione per gli oli destinati a usi esenti sussista, per gli oli lubrificanti non denaturati ("bianchi") è comunque richiesta la preventiva denuncia/istanza e l'autorizzazione secondo la procedura del D.M. n. 557/1996 (art. 7) presentata almeno 60 giorni prima dell'impiego; la società aveva presentato istanza solo per oli denaturati e non aveva attivato la procedura prescritta per i non denaturati, perciò il diniego di rimborso da parte dell'ADM è legittimo. Inoltre sono stati respinti i motivi processuali sollevati dal ricorrente e condannate le spese

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 62, comma 2

    l'imposta sul consumo degli oli lubrificanti non è dovuta per quelli "impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive"

    Stabilisce il titolo sostanziale dell'esenzione per gli oli impiegati in tali produzioni; tuttavia la sussistenza dell'esenzione è collegata anche alle condizioni e procedure amministrative previste dalla normativa secondaria per il tipo di olio impiegato

  • D.M. 17 settembre 1996, n. 557, art. 7, comma 8

    "Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF ferma restando la disciplina di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6"

    Per il rimborso dell'imposta versata è necessaria una specifica procedura amministrativa: istanza semestrale al competente ufficio tecnico (oggi ADM/UTF) e, in generale, la denuncia preventiva prevista dai commi 1 e 2 (denuncia/istanza almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'impiego)

  • D.M. 17 settembre 1996, n. 557, art. 7, commi 1 e 2

    Impongono ai soggetti che intendono impiegare oli in esenzione la presentazione di una denuncia all'Ufficio Tecnico di Finanza/ADM almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'impiego, con indicazione modalità d'impiego, quantitativi previsti e produzione attesa; documento necessario per poter ottenere autorizzazione e successivi rimborsi

  • D.M. 17 settembre 1996, n. 557, art. 8, commi 1 e 2

    "Per motivi tecnici l'amministrazione finanziaria può autorizzare (...) l'impiego di oli lubrificanti non denaturati; in quest'ultimo caso viene seguita la procedura di cui all'art. 7"

    Gli oli denaturati beneficiano dell'esenzione ex lege se destinati a usi agevolati; l'impiego di oli non denaturati può essere autorizzato solo dall'amministrazione e, in tal caso, trova applicazione la procedura di autorizzazione/denuncia e rimborso prevista dall'art. 7

  • D.M. 12 dicembre 1996, n. 689, art. 5, comma 1, lett. d

    Rimanda, in relazione agli oli impiegati in usi agevolati, all'obbligo di seguire la procedura prevista dal D.M. n. 557/1996 per ottenere il rimborso dell'imposta versata

  • D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 14, comma 2

    Norma generale sul rimborso di imposte di consumo invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'eventuale richiamo a tale norma non esonera dall'osservanza delle procedure speciali previste dal D.M. n. 557/1996 per gli oli non denaturati

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. e art. 348-ter c.p.c. (c.d. "doppia conforme")

    La ricorrente ha dedotto violazioni processuali (omessa pronuncia, omesso esame di fatto). La Corte ha ritenuto infondati tali motivi e ha applicato il limite della "doppia conforme" che può rendere inammissibili censure che ripropongono fatti identici tra primo grado e appello

Massime di principio

  • Per ottenere un rimborso dell'imposta sui lubrificanti pagata e destinata ad usi esenti, è necessario distinguere se l'olio è denaturato o non denaturato: per gli oli denaturati l'esenzione opera ex lege se l'uso rientra nelle fattispecie agevolate; per gli oli non denaturati è obbligatoria una preventiva denuncia/istanza e l'autorizzazione secondo il D.M. n. 557/1996 (denuncia almeno 60 giorni prima dell'impiego)
  • Il rimborso dell'imposta già versata richiede l'osservanza della procedura amministrativa specifica (istanza semestrale al competente ufficio/UTF/ADM) prevista dal D.M. n. 557/1996; la mera prova dell'uso esente non supplisce all'assenza delle autorizzazioni/denunce previste per i non denaturati
  • È essenziale conservare e produrre autorizzazioni, denunce preventive, istanze semestrali e documentazione probatoria dell'effettivo impiego per usi esenti, perché l'Amministrazione deve poter eseguire controlli tempestivi; la mancata comunicazione impedisce i controlli e giustifica il diniego
  • In sede di impugnazione è necessario non riproporre identiche contestazioni di fatto già decise; il limite della "doppia conforme" può rendere inammissibili censure basate sugli stessi fatti/argomentazioni tra primo grado e appello
  • In situazioni analoghe, prima di presentare richiesta di rimborso per oli non denaturati, verificare e ottenere espressa autorizzazione amministrativa secondo la normativa vigente, e presentare le istanze nei termini e nelle modalità richieste (denuncia 60 giorni prima; istanze semestrali per rimborso)

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