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Sentenza

Sentenza n. 186/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire n. 2/2026 dell'11 febbraio 2026, relativo alla ristrutturazione energetica e alla trasformazione edilizia dell'abitazione confinante, nonché il parere presupposto della commissione comunale per il territorio e il paesaggio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

Prevale il privato

La controversia

Due proprietari dell'abitazione confinante hanno impugnato il permesso che autorizzava interventi sull'immobile adiacente, deducendo cinque motivi. Con i primi tre hanno contestato la violazione delle distanze legali e urbanistiche: il muro di sostegno con copertura previsto sul confine avrebbe violato le distanze dal loro edificio, la distanza di 3 metri da una finestra con veduta diretta e il limite massimo di edificazione; l'ampliamento di finestre al piano terra e al primo piano avrebbe violato la distanza di 75 cm dal confine prevista per le vedute oblique. Con il quarto motivo, sub b), hanno contestato l'assenza del calcolo della cubatura per la copertura e il muro; sub a), hanno dedotto che i posti auto erano collocati fuori dal limite massimo di edificazione e che mancava il relativo calcolo volumetrico. Il quinto motivo riguardava ulteriori sporgenze dell'edificio oltre il limite massimo di edificazione, tra cui cappotti, bocche di lupo e una parte della zona cucina. Nel corso del giudizio è stato rilasciato un permesso in variante il 29 giugno 2026: i ricorrenti hanno dichiarato cessato l'interesse sui motivi 1, 2, 3 e 4(b), ma hanno chiesto che ne fosse riconosciuto il fondamento ai fini delle spese; hanno mantenuto il motivo 4(a) e rinunciato al motivo 5. La controinteressata ha eccepito il difetto di interesse, in particolare quanto ai posti auto, mentre le parti hanno anche discusso l'ammissibilità e la fondatezza delle censure. I ricorrenti avevano chiesto l'acquisizione degli atti e, in caso di contestazione delle misurazioni, una verificazione.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto non necessaria ulteriore istruttoria e ha respinto la richiesta di acquisizione probatoria. Ha preso atto della rinuncia al quinto motivo. Per i motivi 1, 2, 3 e 4(b) ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in seguito al permesso in variante, ma, ai fini delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ha riconosciuto fondate le censure sulle distanze. Ha accertato che il progetto originario prevedeva sul confine un muro con copertura in violazione delle distanze dal confine e dall'edificio e della distanza minima di 3 metri dalla veduta esistente; inoltre, l'ampliamento delle finestre al piano terra e al primo piano non rispettava la distanza di 75 cm prevista per le vedute oblique. Il motivo 4(a) è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non essendo spiegato quale pregiudizio derivasse dalla realizzazione di tre posti auto aperti nel cortile; è stato anche respinto nel merito. Interpretando la disciplina del piano attuativo, il Collegio ha ritenuto che l'obbligo di collocare entro il limite massimo di edificazione i posti auto e di computarne la cubatura riguardi i posti auto realizzati come autorimesse chiuse, non quelli scoperti: gli stalli aperti non costituiscono cubatura. Il motivo 4(b) non è stato esaminato perché assorbito dalle censure sulle distanze. Le ulteriori questioni sono state considerate assorbite. In applicazione della soccombenza virtuale, il Comune e la controinteressata sono stati condannati ciascuno a pagare ai ricorrenti 3.000 euro, oltre spese generali, contributo previdenziale e IVA se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Bezüglich der Rekursgründe Nr. 1, 2, 3 und 4 b) wird, wie von den Rekursstellern selbst beantragt, der Wegfall des Interesses an der Entscheidung und somit die Unverfolgbarkeit gemäß Art. 35 Absatz 1 Buchst. c) VwPO erklärt.

    La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione, conseguente alla variante e riconosciuta dagli stessi ricorrenti, comporta l'improcedibilità delle relative censure.

  • art. 906 c.c.

    Die genehmigte Vergrößerung der im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss bestehenden Aussichtsfenster (das Fenster im Dachgeschoss wurde hingegen im Bestand belassen) missachtete den in Art. 906 ZGB bei Fenstern mit schräger Aussicht vorgesehenen Abstand zur Grenze von mindestens 75 cm (Rekursgrund 2).

    Per le vedute oblique la distanza minima dal confine è di 75 cm; l'ampliamento delle finestre autorizzato in violazione di tale distanza integra una censura fondata.

  • art. 907 c.c.

    Dieses Bauwerk verletzte außerdem den in Art. 907 ZGB vorgesehenen Abstand von mindestens 3 m zu einem im Erdgeschoss der Bp. 372 bestehenden Aussichtsfenster (Rekursgründe Nr. 1 und 3).

    La costruzione autorizzata deve rispettare la distanza minima di 3 metri dalla veduta esistente; la copertura progettata a ridosso del confine violava tale prescrizione.

  • art. 7 delle norme di attuazione del piano di attuazione

    Die wörtliche und teleologische Auslegung dieser Bestimmung führt zur Unbegründetheit der Rüge.

    La previsione che impone di realizzare entro il limite massimo di edificazione i posti auto o le autorimesse e di computarli come cubatura riguarda, secondo l'interpretazione letterale e teleologica accolta, i posti auto realizzati in autorimesse chiuse, non gli stalli aperti.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione di un titolo edilizio in variante che elimina le opere contestate, quando il ricorrente dichiara venuto meno il proprio interesse alla decisione, comporta l'improcedibilità delle relative censure; il giudice può tuttavia valutarne la fondatezza virtuale ai fini della regolazione delle spese.
  • Il proprietario di un immobile confinante ha interesse a impugnare un titolo edilizio quando le opere autorizzate, per la loro prossimità e per la dedotta violazione delle distanze o dei diritti di veduta, determinano una lesione direttamente apprezzabile della sua posizione.
  • La prescrizione di piano attuativo che assoggetta a limite massimo di edificazione e computo volumetrico i posti auto o le autorimesse può essere interpretata, in base al testo e alla finalità della disposizione, come riferita alle autorimesse chiuse e non agli stalli scoperti, se la disciplina distingue i parcheggi interni agli edifici da quelli collocati nelle aree pertinenziali.
  • La realizzazione di posti auto scoperti, in quanto tali, non genera cubatura; chi ne contesta l'autorizzazione deve inoltre indicare quale pregiudizio concreto e attuale derivi da tale intervento per la propria posizione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDistanze, altezze e volumiPiani attuativi e lottizzazioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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