Cassazione Penale, Sentenza n. 5393/2022 del 15/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fabozzi impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., contestando la determinazione della pena applicata per i reati indicati (artt. 319 e 323 c.p.). Lamenta violazione di legge e vizi di motivazione sulla legalità della pena: ritiene che, per le attenuanti generiche riconosciute, la riduzione della pena avrebbe dovuto essere di un terzo, mentre la Corte d'appello ha applicato una diminuzione inferiore al terzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. siano ammissibili solo se deducano questioni relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o a difformità tra richiesta e pronuncia del giudice; sono invece inammissibili le doglianze sulla determinazione della pena, salvo che la pena sia illegalmente determinata (es.: fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge). Nel caso di specie la pena non è risultata illegale: l'art. 65, n. 3) c.p. prescrive una diminuzione "in misura non eccedente un terzo" e non impone che la diminuzione sia necessariamente di un terzo. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il procedimento di cui al concordato giudiziale in sede di impugnazione; limita l'ambito di sindacato in Cassazione alle questioni relative alla formazione del consenso sul concordato, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della pronuncia rispetto alla richiesta.
"in misura non eccedente un terzo"
Stabilisce che per le attenuanti generiche la riduzione della pena è "in misura non eccedente un terzo", cioè il giudice può diminuire la pena fino a un terzo ma non è obbligato a ridurla esattamente di un terzo. Ne consegue che una diminuzione inferiore al terzo non è di per sé illegale.
Riferimento alle condizioni di proscioglimento; la mancata valutazione di tali condizioni è tra i motivi che non rendono ammissibile il ricorso ex art. 599-bis se non specificamente dedotti nei limiti ammessi.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102)
Principio consolidato secondo cui il sindacato in Cassazione delle sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. è limitato alle questioni inerenti la forma e il contenuto dell'accordo/processo concordato; sono inammissibili doglianze sulla determinazione della pena salvo che comportino illegittimità manifesta (es.: oltre i limiti edittali).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata relativamente al principio che consente la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile, se non emerge l'assenza di dolo o colpa del ricorrente.
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione contro sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. sono ammessi solo per questioni relative alla formazione della volontà dell'accordo, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra richiesta e pronuncia; questioni meramente dogmatiche sulla determinazione della pena sono inammissibili.
- La previsione dell'art. 65, n. 3) c.p. "in misura non eccedente un terzo" autorizza il giudice a ridurre la pena fino a un terzo senza obbligo di applicare esattamente la misura massima; quindi una riduzione inferiore non costituisce automaticamente illegittimità.
- Perché una censura sulla pena sia esaminabile in Cassazione deve emergere un'ilegalità della sanzione (per esempio superamento dei limiti edittali o applicazione di una pena diversa da quella prevista dalla legge).
- Chi propone ricorso inammissibile contro sentenze ex art. 599-bis può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; è pertanto importante valutare la fondatezza giuridica del motivo prima di impugnare.
- In casi simili è preferibile sollevare contestazioni rilevanti e specifiche (es.: difetto del consenso, difformità rispetto al patto concordato, illegittimità manifesta della pena) già nella fase di concordato o in appello, così da preservare la possibilità di sindacato in Cassazione.
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