Cassazione Civile, Ordinanza n. 08485/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto dal commissario liquidatore, nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa di un consorzio regionale, l'ammissione parziale del proprio credito professionale: una quota in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. e il residuo in chirografo, con esclusione dell'IVA ma con inclusione degli oneri previdenziali e delle spese generali in chirografo. Il professionista proponeva opposizione contro il decreto del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'opposizione, ritenendo da un lato che la proposizione fosse ammissibile perché il ricorso era stato presentato in reazione al deposito di un "progetto" di stato passivo e alla condotta della procedura, e dall'altro che il privilegio professionale dovesse essere riconosciuto solo per le prestazioni relative all'ultimo incarico conferito, essendo stati eseguiti plurimi incarichi in quattro giudizi distinti riferiti a due consorzi poi accorpati nel CORAP. In cassazione il ricorrente ha censurato il decreto impugnato per la mancata corretta considerazione del proprio credito e della spettanza del privilegio, ma la Corte ha rilevato d'ufficio che l'opposizione era oggettivamente improponibile perché proposta contro un mero progetto di stato passivo, atto preparatorio privo di effetti lesivi e non autonomamente impugnabile, oltre che priva di interesse ad agire, mancando qualsiasi concreta utilità dall'eventuale accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato che l'opposizione non poteva essere proposta, rilevando che il ricorso era stato introdotto contro un semplice progetto di stato passivo e non contro lo stato passivo definitivo depositato ai sensi dell'art. 209 l. fall. Per questa ragione ha cassato senza rinvio il decreto impugnato ex art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di merito e di legittimità, valorizzando la particolare condotta della procedura concorsuale che aveva indotto il creditore a un'impugnazione anticipata.
Norme richiamate
Il privilegio viene in rilievo per i crediti professionali; nel caso concreto il tribunale lo aveva riconosciuto solo per le prestazioni riferibili all'ultimo incarico conferito.
Le impugnazioni nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa devono essere rivolte contro l'elenco dei crediti ammessi o respinti una volta depositato in cancelleria; non è proponibile opposizione avverso un mero progetto di stato passivo.
Il progetto di stato passivo è un atto preparatorio funzionale al contraddittorio con i creditori, analogo alla fase di verifica preliminare prevista nella procedura fallimentare.
Le parti hanno depositato memoria nel procedimento camerale di legittimità.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha cassato senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta.
Norma richiamata per la compensazione integrale delle spese di lite in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
La Corte ha ritenuto sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese, secondo il testo risultante dalle modifiche normative e dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
Il mancato previo contraddittorio sulla questione di rito è stato ritenuto non lesivo quando si tratta di eccezione rilevabile d'ufficio e prevedibile per una parte diligente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte della disciplina sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nella liquidazione coatta amministrativa l'opposizione allo stato passivo è proponibile solo contro lo stato passivo definitivo o l'elenco dei crediti ammessi o respinti; un mero progetto di stato passivo, essendo atto preparatorio, non è autonomamente impugnabile.
- L'impugnazione richiede un interesse ad agire concreto e attuale: non basta un interesse astratto alla corretta definizione della questione giuridica, occorrendo una utilità pratica derivante dalla rimozione dell'atto o del provvedimento impugnato.
- La proposizione dell'impugnazione prima dell'adozione dell'atto lesivo determina l'improponibilità della domanda per difetto originario di interesse, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- Il contraddittorio preventivo non è necessario per questioni di rito attinenti a requisiti di ammissibilità o proponibilità, quando la parte diligente avrebbe potuto prevederne la rilevanza.
- Quando la causa non poteva essere proposta, la cassazione può avvenire senza rinvio, senza necessità di nuovo esame nel merito.
- La condotta della procedura che abbia indotto il creditore a un'impugnazione anticipata può integrare una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese.
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