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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15961/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che, escludendo la recidiva riconosciuta in primo grado, aveva rideterminato la pena da 19 a 14 anni. Ha proposto due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. (divieto di reformatio in peius) per aver la Corte d'appello quantificato la diminuzione applicata per il vizio parziale di mente ex art. 89 c.p. in modo diverso da quanto implicitamente fissato dal giudice di primo grado mediante l'equivalenza con la recidiva; (2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per il rifiuto delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., nonostante la qualificazione del fatto quale dolo d'impeto e la confessione che il ricorrente sostiene denoterebbe resipiscenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'esclusione della recidiva in appello abbia prodotto una pena più favorevole (riduzione da 19 a 14 anni) e che il rimodellamento della pena da parte del giudice di appello non violi il divieto di reformatio in peius purché non si superino i limiti stabiliti dalla sentenza di primo grado e non si rivedano in peius i singoli elementi costitutivi della determinazione della pena; ha richiamato la distinzione tra valutazione qualitativa (equivalenza) e fissazione di un quantum vincolante. Sul secondo motivo, la Cassazione ha escluso la contraddittorietà della motivazione: il dolo d'impulso e l'elevata intensità dell'animus necandi sono profili diversi (il primo attiene al momento della determinazione, il secondo alla intensità della spinta psicologica manifestata nelle modalità dell'azione, ad es. l'esplosione di due colpi). Ha quindi ritenuto coerente il diniego delle attenuanti generiche. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 597 comma 3 cod. proc. pen.

    Il divieto di reformatio in peius non è violato quando l'appello determina una pena effettivamente più favorevole e il giudice di appello, pur rimodellando la struttura del reato, non supera la pena precedente né peggiora in senso quantitativo i singoli elementi del calcolo della pena; la valutazione di equivalenza è di natura qualitativa.

  • art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento per censurare la presunta inosservanza o errata applicazione di norme processuali o sostanziali; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la pena è risultata più favorevole e il principio di divieto di reformatio in peius non è stato violato.

  • art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Consente di impugnare per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha valutato che non sussiste contraddittorietà dato che le affermazioni contestate riguardano momenti diversi dell'analisi (momento determinativo vs. intensità psicologica).

  • art. 89 cod. pen.

    Vizio parziale di mente riconosciuto in primo grado; la Corte d'appello aveva posto in equivalenza la diminuente ex art. 89 con la recidiva semplice ai fini del calcolo della pena, ma la Cassazione ha ritenuto che si tratti di giudizio qualitativo non vincolante nella misura numerica se l'appello porta a risultato più favorevole.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti laddove la dinamica e le modalità di esecuzione (es. due colpi esplosi) indicano elevata intensità dell'animus necandi e la confessione non è apparsa elemento di reale e documentata resipiscenza idonea a giustificare le attenuanti.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamata nella discussione sul rapporto tra condotta successiva al reato e capacità a delinquere; la Corte ha valutato che la confessione non dimostrava sufficientemente una discontinuità del comportamento tale da fondare le attenuanti generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo applicato in sede di condanna alle spese processuali per il rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. Uf., n. 316208 del 27/3/2014

    Principio secondo cui, nell'esercizio del potere di rideterminazione della pena in appello, il giudice deve rispettare il limite della pena finale e non rivedere in senso peggiorativo i singoli elementi che compongono il calcolo della pena; la valutazione di equivalenza è giudizio qualitativo.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice d'appello di aumentare la pena del condannato rispetto a quella inflitta in primo grado; tuttavia, se l'appello determina una pena effettivamente più favorevole l'eventuale modifica della struttura della valutazione (esclusione di recidiva, riconoscimento di diminuenti) è ammissibile a condizione di non peggiorare singoli elementi del calcolo della pena.
  • La qualificazione di una diminuente (es. vizio parziale di mente) come "equivalente" a un elemento aggravante o attenuante è un giudizio qualitativo: non vincola il giudice a una specifica riduzione numerica se l'insieme della decisione in appello produce un risultato più favorevole per l'imputato.
  • Per contestare la motivazione come contraddittoria in cassazione occorre dimostrare l'esistenza di affermazioni inconciliabili tra loro in punti decisivi della decisione; affermazioni riferite a piani diversi dell'analisi (momento determinativo del dolo vs intensità dell'animus) possono coesistere senza contraddizione.
  • La qualificazione del dolo come d'impulso non esclude automaticamente l'accertamento di elevata intensità dell'animus necandi se le modalità esecutive (es. numero di colpi, modalità di azione) mostrano una spinta psicologica particolarmente forte.
  • La confessione e la condotta successiva possono giustificare le attenuanti generiche solo se costituiscono indice effettivo di resipiscenza e discontinuità rispetto al precedente modus operandi, non se appaiono finalizzate solo ad agevolare la ricostruzione del fatto.
  • In sede d'appello il giudice ha ampia discrezionalità nel bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti, ma deve operare rispettando i limiti imposti dalla sentenza di primo grado e motivando coerentemente la valutazione delle modalità del fatto e della personalità del reo.

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