Cassazione Civile, Ordinanza n. 20020/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata o tardiva attuazione delle direttive europee in tema di adeguata remunerazione dei medici ammessi ai corsi di specializzazione, ai quali si erano iscritti a partire dal 1983. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendola prescritta; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello e aveva inoltre condannato gli appellanti ex art. 96, comma 3, c.p.c. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno contestato la declaratoria di prescrizione, sostenendo che la legge n. 370/1999 non poteva incidere sulla decorrenza del termine e che la prescrizione avrebbe potuto iniziare solo quando si fossero definitivamente chiariti i dubbi su giurisdizione, natura dell'azione e legittimazione passiva; hanno anche chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Con il secondo motivo hanno censurato la condanna per lite temeraria disposta dalla Corte d'appello, negando la sussistenza di mala fede o colpa grave.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme a consolidato orientamento di legittimità la decisione di merito che aveva accolto l'eccezione di prescrizione, ribadendo che il diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370/1999. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la questione già risolta e compatibile con il principio di effettività del diritto UE. Quanto al secondo motivo, ha giudicato inammissibile la censura contro la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., osservando che l'apprezzamento sulla temerarietà o abusività della lite è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Ha quindi confermato anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
norma invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso
base dell'inammissibilità del primo motivo perché la questione è già risolta dalla giurisprudenza consolidata
consente la condanna officiosa della parte soccombente per mala fede o colpa grave, anche in funzione sanzionatoria dell'abuso del processo
richiamato con riguardo all'ordinanza d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione
richiamato con riguardo all'ordinanza d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione
norma sul rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione
art. 267 TFUE
richiamato per negare la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
art. 6 CEDU
richiamato per escludere che il termine di prescrizione decennale e la soluzione adottata comprimano il diritto di accesso al giudice
art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
considerato il dies a quo della prescrizione decennale e come intervento legislativo che ha parzialmente colmato la lacuna risarcitoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fonte dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi, per i soggetti rientranti nell'arco temporale considerato dalla giurisprudenza, si prescrive in dieci anni con decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370/1999.
- Le incertezze successive su giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del legittimato passivo non impediscono la decorrenza della prescrizione, perché la prescrizione può essere interrotta anche con atti stragiudiziali e il soggetto obbligato era ragionevolmente individuabile nello Stato.
- Non sussiste, in tale materia, un contrasto tale da imporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la soluzione sia già coperta da giurisprudenza consolidata e compatibile con il principio di effettività del diritto dell'Unione.
- L'accertamento della mala fede o colpa grave ai fini dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è apprezzamento di merito non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione; la reiterazione di ricorsi fondati su questioni già ripetutamente decise in senso sfavorevole può integrare abuso del processo.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha funzione sanzionatoria e pubblicistica, collegata all'abuso del processo e alla tutela della ragionevole durata del giudizio, e non si riduce a un automatismo derivante dalla sola soccombenza.
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