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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15872/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (factor)

La controversia

Nel giudizio di merito una società di factoring aveva ottenuto dal Tribunale la condanna di una società debitrice al pagamento di euro 950.642,56 in relazione a un rapporto di factoring. La società soccombente proponeva appello, dichiarato inammissibile ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., e poi ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo denunciava violazione degli artt. 1352, 1362 ss. e 1366 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso l’attivazione della garanzia pro soluto prevista dal contratto quadro, perché avrebbe dovuto valorizzare comportamenti concludenti delle parti e una asserita rinuncia tacita alla forma scritta richiesta per l’accordo. Con il secondo deduceva violazione degli artt. 1341-1342 e 1375 c.c., assumendo che la clausola contrattuale che subordinava la garanzia pro soluto a espressa accettazione del factor avesse natura vessatoria e, non essendo stata specificamente approvata per iscritto, dovesse considerarsi inefficace e non opponibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la ricorrente non aveva allegato in modo specifico, nei precedenti gradi e nel ricorso, l’esistenza di un accordo intervenuto per facta concludentia né una dedotta rinuncia tacita alla forma scritta; il motivo introduceva quindi un novum, oltre a censurare impropriamente un apprezzamento di merito. Sul secondo motivo ha osservato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi ad affermazioni assertive sulla vessatorietà della clausola e a deduzioni fattuali non sindacabili in cassazione. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese alla controricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1352 c.c.

    La forma scritta pattuita per un accordo contrattuale non può essere invocata in cassazione per sostenere una rinuncia tacita se tale fatto non è stato specificamente allegato e dedotto nei gradi di merito; la relativa censura non può trasformarsi in una nuova ricostruzione fattuale del rapporto.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Le censure sull’interpretazione del contratto devono confrontarsi con il percorso argomentativo del giudice di merito e non possono risolversi in una diversa lettura del materiale fattuale.

  • art. 1366 c.c.

    La buona fede interpretativa non consente di sostituire in sede di legittimità una ricostruzione di fatto non dedotta in modo specifico nei gradi precedenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste della violazione normativa, veicola una diversa valutazione dei fatti o del significato delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è deducibile solo nei limiti consentiti dal controllo di legittimità e non può essere usato per introdurre questioni fattuali nuove.

  • art. 348-bis c.p.c.

    L’inammissibilità dell’appello rileva ai fini del filtro, ma non elimina la necessità che il ricorso per cassazione indichi specificamente i fatti e i motivi già dedotti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, non opera se l’istruzione probatoria è del tutto mancata; tuttavia il motivo resta comunque inammissibile se introduce un novum o difetta di specificità.

  • artt. 1341-1342 c.c.

    La dedotta vessatorietà di una clausola richiede una censura specifica e un confronto puntuale con la ratio della decisione impugnata; non basta un’affermazione apodittica.

  • art. 1375 c.c.

    La clausola contrattuale non può essere censurata in cassazione in modo generico invocando la buona fede senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare in modo specifico gli atti e i fatti rilevanti; la mancata allegazione del fatto costitutivo della censura comporta inammissibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    In caso di rigetto o inammissibilità, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile introdurre per la prima volta un fatto costitutivo della censura, come un accordo per facta concludentia o una rinuncia tacita a una forma pattizia, se tale fatto non è stato specificamente allegato e discusso nei precedenti gradi di merito.
  • La doglianza di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti; il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura di vessatorietà di una clausola contrattuale deve essere specifica, autosufficiente e ancorata alla motivazione del giudice di merito; un’affermazione assertiva e generica è inammissibile.
  • La mancata specifica indicazione degli atti e delle allegazioni rilevanti integra violazione del requisito di autosufficienza del ricorso e comporta inammissibilità.
  • L’inammissibilità dell’appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. non esime il ricorrente dall’onere di formulare motivi di cassazione specifici e non introduttivi di questioni nuove.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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