Cassazione Penale, Sentenza n. 518/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Nullità della sentenza di appello per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per l'udienza dell'8 luglio 2021. Il difensore aveva eccepito, con memoria PEC del 30 giugno 2021, che la notifica non era stata eseguita presso il domicilio eletto dall'imputato per la sua temporanea assenza e che non era stata effettuata la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha verificato che la notifica era stata inviata al domicilio eletto, che l'atto era stato depositato in giacenza per assenza del destinatario e che era stato inviato l'avviso di deposito con raccomandata A/R, anch'esso non ritirato. Ha ritenuto che il procedimento notificatorio fosse correttamente espletato e che l'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. imponga la notifica al difensore solo quando il domicilio dichiarato/eletto sia inidoneo; il mero mancato ritiro di un atto notificato correttamente non rende il domicilio inidoneo. Non essendo stata contestata la conoscenza effettiva del processo, ma solo la ritualità della notifica, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che individua il reato per il quale l'imputato è stato condannato (minacce a pubblico ufficiale in occasione di servizio); non centrale ai fini della questione sulle notifiche.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Interpretata nel senso che la notifica al difensore è richiesta quando il domicilio dichiarato o eletto sia inidoneo; la semplice mancata riscossione/ritiro dell'atto, se l'atto è stato correttamente notificato al domicilio eletto e sono stati seguiti gli adempimenti (deposito in giacenza, avviso con raccomandata A/R), non comporta l'obbligo automatico di notificare al difensore.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma richiamata per giustificare il trattamento del procedimento in forma cartolare; conferma la possibilità di decidere sulla base degli atti depositati.
art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105
Ulteriore norma richiamata relativa al procedimento cartolare; contribuisce a legittimare la decisione senza udienza pubblica.
Massime di principio
- La notifica eseguita presso il domicilio dichiarato/eletto, con deposito in giacenza per assenza e invio dell'avviso di deposito tramite raccomandata A/R, è considerata corretta e valida anche se il destinatario non ritira l'atto.
- L'obbligo di notificare il decreto di citazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sussiste solo quando il domicilio eletto sia effettivamente inidoneo: il mero mancato ritiro non costituisce di per sé inidoneità.
- Se la contestazione riguarda soltanto la ritualità formale della notifica e non la conoscenza effettiva del processo, il giudice può accertare la regolarità delle procedure notificatorie dai documenti prodotti e rigettare l'eccezione se risulta che gli adempimenti sono stati eseguiti.
- In ricorsi per nullità di notifica è essenziale dimostrare fatti che rendano la notifica inefficace (es. domicilio inesistente, notifica in luogo diverso, mancanza di avviso), altrimenti l'eccezione rischia di essere respinta e il ricorrente condannato alle spese.
- Quando il procedimento è trattato in forma cartolare, la verifica documentale assume rilievo centrale: conservare e produrre le ricevute, gli avvisi di giacenza e le raccomandate è determinante per difendersi efficacemente da doglianze sulla notifica.
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