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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09659/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con un unico atto di ricorso, proposto nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 20/12/2024, si deducevano tre censure. La prima contestava l'attribuzione a uno dei ricorrenti dell'aggravante dell'avere commesso il fatto di riciclaggio nell'esercizio di un'attività professionale, sostenendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. La seconda contestava l'applicazione del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche riconosciute a uno dei ricorrenti, assumendo che la recidiva reiterata fosse stata erroneamente ritenuta perché due precedenti condanne avrebbero già esaurito ogni effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova. La terza censurava il mancato riconoscimento, in favore dell'altro ricorrente, della circostanza attenuante del contributo di minima importanza, sempre denunciando violazione di legge e vizi motivazionali. La Corte rileva che il primo e il terzo motivo sono meri reiterazioni di doglianze già dedotte e respinte in appello con motivazione immune da vizi, mentre il secondo è manifestamente infondato perché, al momento del fatto, l'imputato risultava gravato da due sentenze definitive non estinte nei relativi effetti penali, con conseguente sussistenza dei presupposti della recidiva reiterata e applicabilità del divieto di prevalenza ex art. 69, comma 4, c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto non scrutinabili in sede di legittimità le censure reiterative già disattese in appello e ha considerato manifestamente infondato il motivo relativo alla recidiva reiterata e al conseguente divieto di prevalenza delle attenuanti. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    L'aggravante del fatto commesso nell'esercizio di un'attività professionale, per la sua natura oggettiva, si estende a tutti i concorrenti del reato di riciclaggio.

  • art. 114 c.p.

    La circostanza attenuante del contributo di minima importanza è esclusa quando il contributo dell'agente risulti inserito in una partecipazione attiva al complessivo fatto criminoso.

  • art. 69 c.p.

    Il divieto di prevalenza delle attenuanti opera quando ricorrono i presupposti della recidiva reiterata.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata richiede la presenza di più sentenze definitive per reati precedenti non estinti nei loro effetti penali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di appello, quando la motivazione di merito non presenti vizi rilevabili in cassazione.
  • In materia di riciclaggio, l'aggravante della commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale ha natura oggettiva e si comunica a tutti i concorrenti nel reato.
  • La circostanza attenuante del contributo di minima importanza non è configurabile quando il concorrente abbia dato un apporto attivo e non marginale alla realizzazione complessiva del fatto.
  • Ai fini dell'applicazione del divieto di prevalenza delle attenuanti ex art. 69, comma 4, c.p., è sufficiente la sussistenza dei presupposti della recidiva reiterata sulla base di sentenze definitive non estinte nei loro effetti penali; non rileva che precedenti effetti penali siano stati estinti se permangono ulteriori condanne definitive idonee a fondare la recidiva.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioImpugnazioni
RamiDelitti economiciProcesso penale
IstitutiConcorso di personeRecidiva

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